Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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soggette a registrazione obbligatoria o su altri strumenti per analizzare l’economia e la penuria di lavoratori qualificati (posti vacanti, tasso di disoccupazione, ecc.). Secondo le due cerchie interessate questi indicatori sono inadeguati, obsoleti e insufficienti per valutare il fabbisogno di personale qualificato nell’industria alberghiera e nella ristorazione e impediscono l’accesso al mercato del lavoro svizzero ad alcuni cittadini di Stati terzi. Chiedono che la valutazione del fabbisogno sia maggiormente orientata ai posti a tempo pieno vacanti e alle difficoltà di reclutamento documentate. Auspicano inoltre che l’industria alberghiera e la ristorazione siano considerati separatamente dagli altri settori, i quali presentano un fabbisogno di manodopera diverso, in cifre e profili richiesti, nonché sviluppi economici specifici.

UCS sottolinea che secondo alcune Città la deroga all’esame della priorità in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa di elevato interesse scientifico o economico non garantisce l’accesso al mercato del lavoro svizzero dato che interessa soltanto gli stranieri titolari di un diploma.

b. Definizione delle scuole professionali superiori e dei diplomi di livello terziario B

interessati dalla modifica dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI e proposte di modi-

fica

CDDGP e ASM ritengono sia importante definire nel modo più chiaro possibile le condizioni di ammissione e chiedono una definizione precisa delle scuole professionali superiori i cui diplomi consentono di beneficiare della procedura di ammissione agevolata prevista dalla modifica proposta.

ARTISET non comprende il motivo per cui la formulazione dell’articolo 21 capoverso 3 AP- LStrI, nell’ambito della formazione professione superiore, contempli unicamente i titolari di un diploma di formazione professionale superiore escludendo i titolari di un attestato professionale federale o di un diploma federale. Propone pertanto la seguente formulazione:

3In deroga al capoverso 1, gli stranieri che hanno conseguito un diploma universitario svizzero o una formazione professionale superiore o che hanno conseguito una formazione postdottorato in Svizzera possono essere ammessi in Svizzera se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico.

c. Altre osservazioni e proposte

Il Consiglio dei PF accoglie il progetto e propone di precisare il rapporto esplicativo (pag. 16) come segue: […] I titolari di un dottorato possono mirare a una carriera scientifica e a un posto di responsabilità nel settore della ricerca, dell’insegnamento o della gestione delle università.

Lo stesso vale per i titolari di un dottorato che hanno svolto un postdottorato in Svizzera.

Queste categorie di persone soddisfano quindi anche le condizioni personali di ammissione previste dalla LStrI (art. 23 cpv. 1). […].

Gastrosuisse auspica la possibilità di attingere a unità supplementari dalla riserva federale in caso di aumento delle domande di ammissione e di esaurimento dei contingenti.

OIM precisa che la Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti e la raccomandazione n. 86 dell’Organizzazione internazionale del lavoro riconoscono il diritto degli Stati di limitare l’accesso a certi impieghi per motivi di interesse nazionale. OIM riconosce il diritto sovrano degli Stati di regolamentare la migrazione di manodopera e di applicare il principio della priorità nazionale. OIM sostiene tuttavia un approccio basato sui diritti umani, la promozione dell’immigrazione regolare e la riduzione di misure troppo protezioniste.