Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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4 Risultati in dettaglio

Il presente capitolo riporta le dichiarazioni esplicite in merito ai rispettivi argomenti.

4.1 Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera (attuazione affare 22.067; art. 21 cpv. 3 AP-LStrI)

4.1.1 Cantoni

Sintesi

AI, AR, BS, FR, GR, LU, NE, SG approvano il progetto senza avanzare proposte di modifica. Anche AG, BE, BL, GL, GE, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, TG, UR, VD, VS, ZH, lo approvano ma formulano qualche critica o chiedono precisazioni (v. di seguito lett. a-c).

ZG rifiuta il progetto in parte (in particolare le agevolazioni proposte per la formazione professionale superiore). SH lo respinge per intero nella sua forma attuale (v. di seguito lett. d).

a. Nozione di «elevato interesse scientifico o economico» (art. 21 cpv. 3 AP-LStrI)

Tredici Cantoni9 auspicano una definizione più precisa di questa nozione poiché temono un possibile aumento delle domande e un onere aggiuntivo per le autorità cantonali competenti a seguito della modifica proposta. Una definizione più precisa ne consentirebbe un’interpretazione più uniforme e un’attuazione efficace della modifica da parte delle autorità migratorie competenti. Alcuni partecipanti (GL, JU, OW, SZ, TI, UR) propongono di definire la nozione a livello di ordinanza, altri (AG, BE, GE, SO, VD) nelle istruzioni della SEM.

VD e GE sottolineano che l’accesso agevolato al mercato del lavoro potrebbe aumentare l’attrattiva delle scuole superiori (livello terziario B) per gli studenti stranieri, sebbene in molti casi le attività esercitate dopo la formazione non rivestano un «elevato interesse scientifico o economico», diversamente dalle attività svolte dai diplomati di una scuola universitaria (livello terziario A). I due Cantoni si aspettano che la valutazione di questo criterio tenga conto delle importanti differenze tra i settori, come per esempio quello sanitario o tecnico. VD raccomanda di avviare rapidi meccanismi di adeguamento in caso di un forte aumento delle domande.

SH, che respinge l’attuale forma del progetto, è della stessa opinione e ritiene necessario formulare definizioni precise a livello di istruzioni.

b. Definizione delle scuole professionali e dei diplomi di livello terziario B interessati dalla modifica dell’art. 21 cpv. 3 AP-LStrI

Per evitare oneri amministrativi inutili, 11 Cantoni10 chiedono di precisare quali scuole superiori e quali diplomi rientrano del campo d’applicazione dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI. GE, SO e VS propongono in particolare di definire, nelle istruzioni della SEM o nello stesso formato della lista pubblicata su swissuniversities (GE), un elenco delle scuole superiori i cui diplomi potrebbero essere riconosciuti in applicazione della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20)11. AG propone di emanare delle prescrizioni precise nelle istruzioni della SEM o di prevedere nella legge una delega di competenza affinché il Consiglio federale definisca a livello di ordinanza le filiere interessate dall’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI. VS chiede di definire la nozione di scuola superiore. ZH

9 AG, BE, BL, GE, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD.

10 AG, GE, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS.

11 Scuole universitarie svizzere e altri istituti accreditati del settore universitario svizzero secondo la LPSU, www.swissuniversities.ch > Temi > Insegnamento e studi > Scuole universitarie svizzere accreditate. 9/34