Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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molte imprese nell’investire per la loro formazione e il loro inserimento. NE evidenzia inoltre che la comunicazione contraddittoria – da un lato il carattere provvisorio del soggiorno, dall’altro il desiderio di rafforzare l’integrazione – disorienta la popolazione ucraina e influisce in modo negativo sull’accettazione delle misure d’integrazione. ZH aggiunge che oltre all’incertezza dello statuto di soggiorno, anche le lunghe procedure per il riconoscimento dei diplomi rappresentano un notevole ostacolo. NW chiede esplicitamente che l’anno prossimo il Consiglio federale emani una decisione a lungo termine al fine di fare chiarezza sia per le persone interessate sia per le autorità d’esecuzione della Confederazione e dei Cantoni. Nel complesso, questi Cantoni reclamano un piano vincolante e lungimirante che tenga conto sia delle prospettive delle persone interessate sia delle esigenze dei datori di lavoro e degli organi d’esecuzione.

Anche diversi rappresentanti delle cerchie interessate (tra cui CDI, FRIEDA, ACES, SOS, OSAR, ACS, SCCA) sostengono che la mancata prospettiva di rimanere per le persone con statuto di protezione S rappresenti un ostacolo importante alla loro integrazione nel mercato del lavoro. Una conversione anticipata in un permesso di dimora offrirebbe una pianificazione più sicura alle persone interessate e ai datori di lavoro e aumenterebbe chiaramente la quota di persone con attività lucrativa.

b. Obiettivo in materia di tasso di occupazione

Sia diversi Cantoni (GE, JU, SO, VD) sia il PSS ritengono irrealizzabile l’obiettivo della Confederazione (dell’8 maggio 2024) di portare la quota delle persone con protezione provvisoria che svolgono un’attività al 45 per cento entro il 2025.

c. Ripercussioni finanziarie sulla somma forfettaria

BE e LU richiamano l’attenzione su possibili conflitti tra obiettivi finanziari in seguito alla riduzione della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione in caso di attività lucrativa. Secondo il disciplinamento vigente la Confederazione non versa più alcuna somma forfettaria globale per le persone tra i 25 e i 60 anni bisognose di protezione che svolgono un’attività lucrativa se il loro reddito lordo mensile supera i 600 franchi. BE afferma che per ogni persona in più che rientra nella fascia d’età, supera il reddito stabilito e svolge un’attività lucrativa, i contributi della Confederazione si riducono di 18 709 franchi all’anno (stato 2025). Tuttavia, non è chiaro se l’esercizio di un’attività lucrativa sia, sempre, opportuno, a breve termine, per i Cantoni sotto il profilo finanziario, specialmente se la persona interessata percepisce prestazioni finanziarie dell’aiuto sociale nonostante l’attività lucrativa. LU va nella stessa direzione e precisa che le persone bisognose di protezione che, nonostante il superamento della soglia del reddito, percepiscono prestazioni dell’aiuto sociale, generano costi aggiuntivi non coperti dalla somma forfettaria globale e che gravano unicamente sui Cantoni.

4.8 Richieste di ulteriori adeguamenti

a. Creazione di una base legale per le misure d’integrazione delle persone con statuto di protezione S

Sia CDI sia CDDGP, che si è espressa anche per CDOS, CGC, e CDEP, chiedono la creazione di una base legale per le misure d’integrazione a favore delle persone con statuto di protezione S. Poiché tale statuto è originariamente orientato al ritorno, il diritto vigente non prevede prestazioni integrative o contributi forfettari da parte della Confederazione per i Cantoni. Al contempo, anche nel quadro della valutazione dello statuto S effettuata da un gruppo peritale istituito dal Consiglio federale, è tuttavia emerso che nonostante la prospettiva del ritorno sono necessarie misure d’integrazione mirate. È pertanto proposto di adeguare la LStrI (cfr. art. 58