Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine
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1 Oggetto della procedura di consultazione
Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S
L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per le persone provenienti dall’Ucraina. Di durata indeterminata, lo statuto vale fino alla sua abrogazione da parte del Consiglio federale (art. 76 LAsi; RS 142.31). Da allora, nel quadro delle «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» (Programma S) la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) sostiene parallelamente i Cantoni con un contributo finanziario di 250 franchi al mese per ciascuna persona con statuto di protezione S (fr. 3000 all’anno per persona).
Il Consiglio federale ritiene sia necessario intervenire nell’ambito dell’integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione e ha pertanto adottato misure per agevolare il loro accesso a un’attività lucrativa. A livello di legge si tratta dell’introduzione di un obbligo di notifica al servizio pubblico di collocamento (SPC) nonché del diritto di cambiare Cantone per le persone bisognose di protezione che esercitano un’attività lucrativa. A livello di ordinanza, si prevede la conversione dell’attuale obbligo di autorizzazione per l’esercizio di un’attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S in obbligo di notifica, da un lato, e la possibilità di obbligare le persone bisognose di protezione a partecipare a misure d’integrazione o reintegrazione professionale, dall’altro.
Agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una for-
mazione in Svizzera (attuazione dell’affare 22.067)
Per attuare in via definitiva1 la decisione di rinvio al Consiglio federale dell’affare 22.067 e tenere conto dei dibattiti parlamentari relativi all’affare 22.067 e alla mozione Atici 22.4105 «Ovviare alla penuria di specialisti impiegando tutti i titolari di una formazione professionale superiore»2, il Consiglio federale propone di modificare l’articolo 21 capoverso 3 LStrI affinché gli stranieri che hanno conseguito una formazione professionale superiore (livello terziario B) o ultimato una formazione postdottorato in Svizzera non siano più sottoposti all’esame dell’ordine di priorità al momento dell’ammissione in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che riveste un elevato interesse scientifico o economico alla conclusione della loro formazione. Inoltre, la modifica proposta permetterà loro di beneficiare dell’ammissione in Svizzera per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della loro formazione per trovare un impiego. Il diritto vigente prevede già un disciplinamento identico per gli stranieri titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A).
1 Come prima tappa, il DFGP ha deciso di modificare l’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione (OA-DFGP; RS 142.201.1) e le istruzioni della SEM. Le modifiche proposte concernono i titolari di diplomi universitari (livello terziario A), di formazioni professionali superiori (livello terziario B) e di formazioni postdottorato conseguiti in Svizzera. La modifica dell’OA-DFGP prevede l’abrogazione della procedura di approvazione presso la SEM per il rilascio dei permessi di dimora in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa da parte dei titolari di un diploma universitario svizzero (livello terziario A). Inoltre, la modifica delle istruzioni prevede una semplificazione delle procedure amministrative e un allentamento dei criteri d’esame delle domande per i permessi di dimora in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa in Svizzera presentate da titolari di diplomi universitari svizzeri (livello terziario A), di formazioni professionali superiori (livello terziario B) e di formazioni postdottorato. Queste misure entreranno in vigore il 1° apr. 2025.
2 La mozione ha gli stessi obiettivi della mozione Dobler (17.3067) - la cui attuazione è oggetto della decisione di rinvio dell’affare 22.067 – ma mira a facilitare l’ammissione sul mercato del lavoro dei cittadini di Stati terzi titolari di un diploma svizzero di formazione professionale superiore. Il Consiglio nazionale aveva già formulato una richiesta simile alla mozione Atici (22.4105) in occasione dei dibattiti relativi all’affare 22.067. Il
13 mar. 2024 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione Atici (22.4105), adducendo che si sarebbero potuti prendere in considerazione questi obiettivi nel quadro dei lavori relativi al rinvio dell’affare (22.067) al Consiglio federale (Boll. Uff. 2024 S. 223). 5/34