Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine
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cpv. 2 LStrI) e l’OIntS (cfr. art. 14a OIntS) al fine di creare una base giuridica chiara per queste misure.
b. Integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione con do-
manda di protezione pendente (prima della concessione dello statuto S) e rapida integrazione sin dall’inizio (nuova proposta: art. 15 cpv. 5 OIntS e adeguamento dell’art. 53 OASA)
Considerata la durata piuttosto lunga della procedura d’asilo, CDI e CDDGP (ma anche CDOS, CGC, CDEP) chiedono maggior flessibilità per un’integrazione tempestiva dei richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata. Nel caso di persone con una prospettiva di soggiorno a lungo termine, è necessario che i Cantoni possano adottare misure d’integrazione più ampie già prima della decisione d’asilo e non debbano limitarsi alla promozione linguistica finanziata con i fondi federali. A questo proposito viene qui proposto di adeguare l’articolo 15 capoverso 5 OIntS, affinché i Cantoni possano impiegare la somma forfettaria a favore dell’integrazione anche per le misure di cui all’articolo 14a capoverso 3 lettera c ed e dell’OIntS. Questi partecipanti osservano inoltre un’incongruenza tra l’articolo 53 OASA e l’articolo 75 LAsi: mentre il primo autorizza l’attività lucrativa solo dopo l’ottenimento dello statuto di protezione S, il secondo l’autorizza per i richiedenti l’asilo già dopo tre mesi dall’entrata in Svizzera. Per consentire un rapido avvio dell’attività lucrativa, occorre allineare l’OASA alla LAsi.
c. Altre richieste dei partiti
Il PLR sostiene in linea di principio il progetto, poiché basato su strutture esistenti e conforme a un’attuazione efficiente in termini di costi. Tuttavia, sostiene la necessità di un modello di finanziamento vincolante per i Cantoni e di strumenti di monitoraggio più efficaci. Per limitare i costi legati alla concessione di autorizzazioni ai beneficiari dello statuto S, occorrono procedure efficienti e soluzioni informatiche semplici che riducano in modo sostenibile l’onere amministrativo.
Il PVL accoglie il progetto, chiedendo tuttavia una procedura più rapida e misure più ampie per l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione. In particolare, propone di eliminare rapidamente gli ostacoli superflui, elaborare ulteriori soluzioni e rafforzare lo scambio sistematico di pratiche d’integrazione cantonali consolidate.
Il PSS chiede l’introduzione di un permesso di dimora di durata indeterminata per le persone con statuto di protezione S per consentire loro di vivere in sicurezza e con delle prospettive. I Verdi chiedono inoltre un permesso di lavoro generale per tutte le persone del settore asilo.
L’Alleanza del Centro appoggia in linea di principio le misure proposte dal Consiglio federale, chiedendo tuttavia una valutazione dell’efficacia al più tardi entro 12 mesi dall’entrata in vigore e, se necessario, ulteriori adeguamenti.
L’UDC respinge fondamentalmente il progetto. Chiede l’abrogazione dello statuto S a favore di una regolare procedura d’asilo e ritiene pertanto superflui gli adeguamenti previsti. Respinge anche una generale agevolazione dell’ammissione di stranieri laureati, in particolar modo se dissociata dalla necessità di manodopera qualificata in settori specifici.