Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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Anche Caritas respinge l’obbligo di partecipazione a misure d’integrazione e reintegrazione e le possibili riduzioni dell’aiuto sociale, sottolineando che le prestazioni del settore dell’asilo sono nettamente inferiori al minimo vitale fissato dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) e non offrono margini per sanzioni finanziarie.

FRIEDA raccomanda di rinunciare del tutto all’obbligo di partecipare a misure d’integrazione, poiché ne mette in dubbio l’efficacia. Approva tuttavia l’obiettivo dell’integrazione nel mercato del lavoro e la riduzione degli ostacoli amministrativi.

Infine, anche ACES è in linea di principio critica nei riguardi di tale obbligo e rimanda ai risultati delle ricerche che attestano la scarsa efficacia delle misure di pressione, come la minaccia di sanzioni. Strumenti partecipativi, quali la pianificazione comune degli obiettivi e delle misure, sono invece più efficaci. ACES propone pertanto una formulazione più precisa dell’articolo 10 capoverso 1 OIntS: «I rifugiati, le persone bisognose di protezione e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell’aiuto sociale possono in via eccezionale essere obbligati a partecipare a misure il cui scopo è l’integrazione o la reintegrazione professionale; nel caso delle persone ammesse provvisoriamente l’obbligo può essere formulato sotto forma di accordo d’integrazione. È inoltre necessario tenere conto delle condizioni di vita.».

4.6 Introduzione della possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d’integrazione (art. 14 cpv. 2 AP-OIntS)

4.6.1 Cantoni

Molti Cantoni approvano espressamente la nuova possibilità di prorogare la durata dei programmi cantonali d’integrazione di comune accordo fra la Confederazione e i Cantoni. In particolare AR, JU, NW, OW, SO, VS e ZH la ritengono una soluzione appropriata e pratica nonché un’opportunità per ridurre l’onere amministrativo sia per i Cantoni sia per la Confederazione. Anche SH approva la misura – l’unico punto del progetto sostenuto dal Cantone.

Anche BE è favorevole al disciplinamento previsto, tuttavia sottolinea la necessità di concedere ai Cantoni il tempo sufficiente per l’attuazione. A causa dei processi di elaborazione e approvazione in parte lunghi – che implicano collaborazioni a livello di Consiglio di Stato o Parlamento cantonale – è importante una pianificazione tempestiva per garantire la continuità.

TI accoglie la possibilità di proroga ma ritiene sia sensato mantenere sostanzialmente gli obiettivi strategici dei PIC in corso. Solo così è possibile garantire la coerenza e l’efficacia delle misure.

ZG approva la misura ed evidenzia la necessità di prorogare eventualmente in egual misura la durata delle convenzioni di programma di tutti i Cantoni. Solo in questo modo è possibile garantire la stessa scadenza per tutti i programmi di una fase PIC.

ZH richiama le sue esperienze pratiche con i PIC dalla loro introduzione nel 2024: l’adozione delle misure d’integrazione da parte degli attori competenti – servizi specializzati per l’integrazione, strutture ordinarie e organizzazioni della società civile – richiede tempo e spesso le misure esplicano i loro effetti solo dopo diversi anni. Una proroga della durata delle convenzioni di programma consentirebbe di consolidare i processi, limitare l’onere dell’attuazione e concedere agli attori coinvolti il tempo sufficiente per un’implementazione sostenibile e uno sviluppo continuo di misure efficaci.