Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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all’AD. Travail.Suisse chiede pertanto alla Confederazione di fornire all’AD le risorse finanziare necessarie per assolvere questi nuovi compiti e di rinunciare a ulteriori riduzioni del contributo federale.

FP sottolinea la scarsa considerazione delle esigenze di gruppi vulnerabili, come persone con malattie croniche o disturbi psicologici.

L’ACES nel suo lavoro di progetto osserva che i collaboratori degli URC spesso non sono formati per gestire le sfide specifiche dei rifugiati e ripongono aspettative elevate sulla loro responsabilità individuale. Considerata la scarsa conoscenza delle strutture ordinarie e del funzionamento del mercato del lavoro svizzero, è difficile per i rifugiati esercitare la propria responsabilità in modo adeguato alle aspettative riposte. Per questo motivo l’ACES chiede misure mirate a contrastare la penuria di manodopera nonché a formare e sensibilizzare il personale degli URC.

Le esperienze della CDI con persone ammesse provvisoriamente e rifugiati hanno rivelato che le persone con un passato di fuga hanno bisogno di maggior sostegno nella ricerca di un impiego. Affinché la modifica possa essere efficace, occorre tenere conto di questa necessità (prestazioni di assistenza e collocamento del SPC). La LC prevede espressamente la parità di trattamento tra le persone in cerca di un impiego che non hanno diritto all’indennità di disoccupazione e quelle assicurate che invece vi hanno diritto; la legislazione non prevede un’assistenza o consulenza più intensa per le persone con statuto di protezione S. Affinché la modifica possa esplicare i suoi effetti, è fondamentale un passaggio definito alle strutture ordinarie dei SPC.

CDI chiede di applicare l’obbligo di notifica solo per le persone con un potenziale lavorativo.

Per CDDGP è importante che la definizione concreta dell’obbligo di notifica resti di competenza dei Cantoni. Le basi legali dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che la concorrenzialità sul mercato del lavoro non è un concetto dicotomico (sì/no). CDDGP chiede pertanto la modifica dell’articolo 9 capoverso 2 OIntS: «L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata una sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro.»

Secondo la CDDGP le eventuali misure d’accompagnamento devono essere efficaci ed efficienti e costituire un valore aggiunto per l’esecuzione nei Cantoni. Si dovrebbe pertanto rinunciare all’obbligo dei Cantoni di rendere conto annualmente delle loro notifiche alla SEM (art. 9 cpv. 3 OIntS).

UNHCR sollecita un’analisi in merito alle persone che hanno effettivamente accesso al sostegno del servizio pubblico di collocamento; per le persone con statuto di protezione S che non vi hanno (ancora) accesso, il sostegno andrebbe garantito mediante strutture di promozione dell’integrazione (corsi di lingua e formazione continua). Considerate le attuali differenze cantonali, UNHCR propone di disciplinare il coordinamento delle autorità competenti nell’articolo 53 capoverso 6 LStrI: «Le autorità preposte all’aiuto sociale, i servizi preposti alla promozione dell’integrazione e i servizi pubblici di collocamento coordinano le offerte di sostegno, affinché i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e le persone bisognose di protezione possano ricevere un’assistenza conforme al loro profilo e potenziale.»

UNHCR chiede inoltre misure aggiuntive per la promozione dell’attività lucrativa indipendente: non esistono misure specifiche per la promozione di iniziative imprenditoriali di rifugiati (nonostante sia la via migliore per accedere al mercato del lavoro).