Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

c. Rifiuto

ACS respinge la modifica, giacché rappresenta un intervento eccessivo della Confederazione sull’autonomia organizzativa dei Cantoni e indebolisce l’autonomia comunale. Spetta ai Comuni organizzare l’integrazione nel mercato del lavoro; occorre tenere conto delle realtà e competenze locali. ACS chiede che siano definiti criteri per stabilire quando, esattamente, lo statuto di protezione S prende fine o se sia opportuno svolgere piuttosto una regolare procedura d’asilo. Occorre inoltre stabilire quando una persona con statuto di protezione S può ottenere un titolo di soggiorno regolare. Questi aspetti sono direttamente legati alla concorrenzialità sul mercato del lavoro e devono pertanto essere presi in considerazione nell’ambito di questo progetto.

4.3 Cambiamento di Cantone per persone con statuto di protezione S (art. 75a AP-LAsi)

4.3.1 Cantoni

a. Approvazione AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG

e ZH approvano la modifica.

Secondo AG si elimina così la discriminazione di questo gruppo target rispetto alle persone ammesse provvisoriamente.

JU ritiene le condizioni sufficientemente precise e analoghe a quelle previste per le persone ammesse provvisoriamente. La considerazione dell’orario e del tragitto di lavoro oltre che del relativo rapporto che deve sussistere da 12 mesi, è un modo per tenere conto della realtà locale. Si prevede un aumento delle richieste di cambiamento di Cantone, in particolare nei Cantoni periferici.

Nel Canton VD la modifica non comporta alcun cambiamento di prassi per le autorità competenti.

ZH accoglie in particolare l’incentivo a candidarsi anche al di fuori del Cantone di residenza.

b. Dubbi e ulteriori richieste

BS chiede di precisare il capoverso 2 della disposizione: «Il cambiamento di Cantone non è autorizzato in presenza di un motivo di revoca secondo l’articolo 78 riguardante il richiedente o un suo familiare.».

Motivazione: per quanto riguarda la percezione dell’aiuto sociale, il capoverso 1 lettera a tiene conto dell’intera famiglia. Il capoverso 2 non precisa come gestire i casi in cui il motivo di revoca secondo l’articolo 78 non riguarda la persona che esercita l’attività lucrativa, ma un familiare. È oggettivamente opportuno tenere conto dell’intera famiglia anche per quanto riguarda il sussistere di un motivo revoca, in modo da contribuire alla chiarezza giuridica e migliorare i presupposti per una prassi cantonale uniforme in materia di esecuzione.

BL accoglie il progetto con delle riserve: affinché la misura possa contribuire in modo significativo e a livello pratico a una rapida integrazione professionale, occorre rinunciare a riprendere in modo analogico le condizioni necessarie previste per le persone ammesse provvisoriamente e tenere conto, invece, delle effettive differenze esistenti tra persone ammesse provvisoriamente e persone con statuto di protezione S in termini di situazione lavorativa. In particolare,