Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine
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4.3.3 Cerchie interessate
a. Approvazione
Quasi tutte le cerchie interessate approvano almeno in linea di principio la modifica. Tuttavia, molte la considerano troppo restrittiva (v. di seguito lett. b).
Secondo Gastrosuisse la modifica tiene conto anche delle specificità linguistiche regionali.
Per usam la modifica accresce la flessibilità del mercato del lavoro e consente alle PMI di assumere personale qualificato indipendentemente dai confini cantonali. Anche Travail.Suisse è del parere che occorre agevolare la mobilità delle persone che svolgono un’attività lucrativa e migliorare così le possibilità di un’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro.
CDDGP ritiene importante in termini di integrazione che le persone provenienti dall’Ucraina godano di più flessibilità e non debbano limitare a priori la loro ricerca di un impiego al Cantone di residenza.
CDI si rallegra che si tenga conto delle divergenze cantonali relative alla situazione del mercato del lavoro. La modifica incentiva le persone in cerca di protezione a candidarsi anche al di fuori del proprio Cantone di residenza.
b. Ulteriori richieste
Secondo Gewerbeverein il quadro giuridico proposto resta troppo ristretto. Il requisito di un’attività lucrativa già esistente ostacola inutilmente la mobilità della manodopera, specialmente nelle regioni in cui si registra una penuria di personale e le PMI hanno urgente bisogno di manodopera. Gewerbeverein chiede pertanto di estendere il diritto di cambiare Cantone anche alle persone con statuto di protezione S che dimostrano di avere ottenuto un’offerta di lavoro concreta (p. es. contratto di lavoro firmato) o di essere attivamente in cerca di un impiego.
USS deplora che i requisiti per il cambiamento di Cantone non siano ulteriormente agevolati, affinché la scelta del luogo di residenza possa dipendere dagli interessi individuali e non da obblighi amministrativi.
Secondo UCS diverse Città ritengono troppo restrittive le condizioni per il cambiamento di Cantone. Attualmente per la maggior parte delle persone interessate resta difficile cambiare Cantone , il che continua a ostacolare la ricerca di un impiego.
Anche ais, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CFM, Frieda, ACES, OIM, Plateform Traite,
SOS, OSAR, CRS e SCCA approvano la modifica (che prevede la parità di trattamento rispetto alle persone ammesse provvisoriamente), ma ritengono i requisiti per un cambiamento di Cantone troppo restrittivi (p. es. completa indipendenza dall’aiuto sociale, tragitto di lavoro di 90 minuti) e un ostacolo per un’integrazione sostenibile, specialmente per le persone con obblighi
familiari. ais, AsyLex, AvenirSocial, ACES, SOS, OSAR, CRS e SCCA chiedono pertanto
un’ulteriore agevolazione dei requisiti (p. es ridurre il «tragitto ragionevole» a un’ora e consentire il cambiamento di Cantone nonostante l’aiuto sociale percepito dalla famiglia). CRS propone inoltre di integrare l’articolo 67a capoverso 1 OASA come segue: «occorre tenere conto degli obblighi familiari e degli orari di lavoro irregolari.»
CFM sottolinea che i requisiti restrittivi ostacolano inutilmente una nuova assunzione e quindi l’inizio di un’indipendenza economica. Pertanto, è necessario stabilire a livello di ordinanza che i Cantoni sono tenuti a tenere conto degli interessi degni di protezione dei richiedenti.