Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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finizione concreta dell’obbligo di notifica resti di competenza dei Cantoni e che i dettagli procedurali nonché le competenze per l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro possano essere disciplinati secondo le specificità locali. In particolare, i criteri per l’accertamento della concorrenzialità e le condizioni per il passaggio alle strutture ordinarie dei SPC vanno definiti precedentemente in maniera precisa insieme agli organi d’esecuzione coinvolti.

c. Rifiuto

GL sostiene che l’accesso di persone con statuto di protezione S alle prestazioni di collocamento e consulenza può comportare un aumento della quota di persone con attività lucrativa e una conseguente necessità di posti nuovi in seno all’Amministrazione. Considerato che lo statuto di protezione S è orientato al ritorno, GL respinge in maniera generale i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, onerosi sotto il profilo dell’assistenza e soprattutto dei costi, tanto più che la Confederazione intende finanziare tali provvedimenti secondo l’articolo 59d LADI. Questo significa che i Cantoni dovrebbero farsi carico del 50 per cento dei costi, il che implica un trasferimento dei costi ai Cantoni.

Nei GR esiste già la possibilità di notifica e il servizio specializzato Integrazione è competente per l’accesso al mercato del lavoro. L’obbligo di notifica comporterebbe un aumento significativo dell’onere amministrativo, poiché il SPC dovrebbe aprire centinaia di nuovi dossier e condurre colloqui preliminari solo per appurare che le persone interessate non possono essere incluse nelle misure, ma rientrano nella sfera di competenza del servizio specializzato Integrazione, il quale con ogni probabilità provvede già alla loro assistenza. Il SPC richiede inoltre un livello linguistico pari ad A2.

GR si oppone espressamente a che i Cantoni siano tenuti a sviluppare la procedura di notifica. Ciò richiederebbe la realizzazione di un sistema di valutazione complesso, il che comporterebbe un notevole onere aggiuntivo.

SH respinge il progetto poiché non ritiene opportuno adeguare le norme per le persone con statuto di protezione S a quelle per le persone ammesse provvisoriamente (o per i rifugiati). Si presume che la maggior parte di persone con statuto di protezione resti in Svizzera e non ritorni più in Ucraina. Occorre tematizzare questa realtà apertamente e adeguare le basi giuridiche solo in seguito.

4.2.2 Partiti

a. Approvazione

L’Alleanza del Centro, il PLR, i Verdi, il PVL e il PSS approvano la modifica.

Secondo il PLR la modifica crea condizioni favorevoli per una consulenza mirata, purché la Confederazione e i Cantoni dispongano delle risorse necessarie.

I Verdi ritengono sia strettamente necessario offrire un sostegno psicologico ai rifugiati, considerati gli eventi spesso traumatici vissuti. Quale corollario positivo si avrebbe un maggior numero di persone con potenziale lavorativo.

b. Rifiuto

L’UDC respinge l’avamprogetto nel suo insieme. Secondo il partito lo statuto di protezione S non va adeguato, bensì abolito e sostituito con la regolare procedura d’asilo.