Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 39 pagine
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per la qualità della vita e l’attrattività della Svizzera. Non da ultimo, l’idea di poter partecipare a Giochi invernali casalinghi può comportare prestazioni particolarmente elevate delle giovani leve.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Con lo sfruttamento di impianti esistenti per lo svolgimento delle competizioni sportive si prevedono interventi limitati con impatto sulla natura, sul paesaggio e sulle foreste. I problemi isolati e già noti in questo ambito vanno risolti nella fase della pianificazione dettagliata dai siti delle competizioni (tracciato delle piste, protezione dalle valanghe). Si deve inoltre garantire che nello svolgimento degli altri lavori siano evitati conflitti con zone protette e paesaggi di importanza nazionale (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, IFP). Ciò riguarda in particolare la pianificazione dettagliata per la costruzione di edifici temporanei. Per gli edifici da costruire è necessario in linea di massima predisporre un coordinamento con gli obiettivi di tutela della legge federale del 1° luglio 1996 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e in particolare le disposizioni dell’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (ISOS). Le infrastrutture e gli edifici da predisporre devono considerare tanto gli interessi della protezione della natura e del paesaggio che gli aspetti culturali edilizi. L’osservanza della protezione ambientale in generale, e della protezione della natura e del paesaggio nonché dei boschi in particolare, è una delle condizioni per la concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione. I Giochi invernali dovrebbero contribuire complessivamente alla realizzazione degli obiettivi politici nei settori dello sviluppo sostenibile, dell’energia, della protezione del clima, della tutela dell’ambiente e della pianificazione territoriale.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
La competenza dell’Assemblea federale per la decisione di principio e programmatica si basa sugli articoli 167 e 173 della Costituzione federale (Cost.). L’articolo 17 della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo, RS 415.0) sancisce che la Confederazione può partecipare ai costi per le manifestazioni sportive internazionali. In virtù dell’articolo 17 capoverso 2, la Confederazione può sostenere e coordinare l’organizzazione di grandi manifestazioni sportive internazionali. L’articolo 72 dell’ordinanza sulla promozione dello sport (RS 415.01; OPSpo) concretizza le condizioni per una partecipazione ai costi da parte della Confederazione. Deve trattarsi però di una manifestazione di importanza europea o mondiale di particolare rilevanza per la piazza svizzera. Il contributo della Confederazione ammonta al massimo alla metà dell’importo computabile concesso complessivamente alla manifestazione dai Cantoni e dai Comuni. Tuttavia, qualora sussista un interesse nazionale allo svolgimento di una manifestazione sportiva internazionale, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione può essere superiore ai sensi all’articolo 72 capoversi 2 e 4 OPSpo. Per quel che riguarda l’adeguata partecipazione dei Cantoni ai costi del progetto, la si deve esaminare da un punto di vista globale. Pertanto, i Cantoni, ovvero i singoli Cantoni e Comuni