Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 39 pagine

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ospiti, contribuiscono ai costi di pianificazione e svolgimento con un importo pari a quello della Confederazione. Inoltre, si fanno carico di tutti i costi relativi agli organi di sicurezza nella loro area di competenza e quindi di una parte significativa dei costi necessari a garantire la sicurezza negli spazi pubblici. Da un punto di vista globale, la partecipazione dei Cantoni è adeguata. Il progetto è pertanto conforme alla Costituzione e alla legge.

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera ha stipulato con il CIO l’accordo del 1° novembre 20003 relativo allo statuto del CIO in Svizzera. Il progetto Giochi invernali 2038 è compatibile con tale accordo. Non vi sono inoltre conflitti con altri impegni internazionali della Svizzera.

7.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

La decisione programmatica richiesta non si riferisce alla legislatura in corso, bensì a quelle successive, per le quali non esiste ancora una pianificazione.

Il progetto Giochi invernali 2038 deve inserirsi nelle strategie di sviluppo a lungo termine della Confederazione. Punti di riferimento fondamentali sono in particolare la Strategia del turismo, la Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030, la Strategia energetica 2050 e la Strategia sulla prevenzione delle malattie non trasmissibili del Consiglio federale.

In relazione al piano finanziario a lungo termine occorre sottolineare che nell’estate del 2025 il Consiglio federale ha deciso che per motivi di politica finanziaria fino alla fine degli anni 2030 non saranno messi a disposizione fondi federali per un’esposizione nazionale. I Giochi olimpici 2038 non sono toccati da questa decisione e non hanno lo scopo di rimpiazzare o aprire la strada a un’esposizione nazionale.

7.4 Interventi parlamentari

La decisione non comporta l’espletamento di alcun intervento parlamentare.

7.5 Forma dell’atto

In base all’articolo 163 capoverso 2 della Costituzione federale e all’articolo 28 capoverso 2 della legge sul Parlamento, nella fattispecie è previsto un atto sotto forma di decreto federale semplice non sottoposto a referendum.

3 RS 0.192.122.415.1