Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 39 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre alle Camere federali, al momento opportuno, i decreti di stanziamento necessari in relazione al contributo finanziario della Confederazione ai costi di pianificazione e svolgimento dei Giochi invernali 2038.
Art. 2, lett. b e c
La Confederazione assume i compiti rientranti nelle sue competenze federali per garantire la sicurezza negli spazi pubblici prima e durante i Giochi invernali 2038. Essa copre i costi per l’impiego dell’esercito, dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, della protezione civile (intervento collettivo a livello nazionale) e il necessario rafforzamento mirato degli altri organi di sicurezza della Confederazione (fedpol, SIC, UFPP).
L’entità delle prestazioni dipende dalla situazione della sicurezza esistente al momento e dagli sviluppi nei prossimi anni in relazione ai rischi per la sicurezza nuovi o mutati, nonché agli strumenti e alle tecnologie per il loro controllo e la loro gestione. Di conseguenza non è ancora possibile stimare in modo accurato i costi relativi alle prestazioni in materia di sicurezza della Confederazione. Si prevede tuttavia che ammontino a diverse decine di milioni di franchi.
L’impiego dell’esercito avviene in base all’articolo 67 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull’esercito e sull’amministrazione militare come servizio d’appoggio. A tale scopo, a tempo debito si dovrà sottoporre al Parlamento un pertinente messaggio.
I costi per l’impiego delle necessarie forze di polizia (IKAPOL, ev. agenti di polizia stranieri) e delle organizzazioni di pronto intervento sono a carico dei Cantoni nel quadro della ripartizione delle competenze federali. Indipendentemente dall’evoluzione della situazione in materia di sicurezza, la Confederazione non partecipa ai relativi costi sostenuti dai Cantoni o dai Comuni.
Art. 2, lett. d
La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali deficit derivanti dallo svolgimento dei Giochi invernali 2038. Non fornisce alcuna garanzia di copertura del deficit nei confronti del CIO.
La Confederazione non fa parte dell’organizzazione responsabile in un’eventuale fase di svolgimento. In questa procedura, la Confederazione non ha alcuna funzione nell’organizzazione responsabile. Ciò garantisce anche che non possa essere ritenuta responsabile nell’ambito della responsabilità degli organi ai sensi dell’articolo 55 capoverso 3 CC.
La Confederazione non assumerà inoltre alcun obbligo contrattuale nei confronti dell’organizzazione responsabile o del CIO che le attribuisca una responsabilità in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali 2038 o all’assunzione di un eventuale deficit risultante.