Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 39 pagine
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competizioni o che saranno interessati in altro modo dall’evento. I dettagli relativi all’organizzazione da istituire e alla sua collocazione nell’ambito dell’Amministrazione federale saranno sottoposti all’Assemblea federale a tempo debito.
Art. 5
Sulla base delle considerazioni esposte di seguito al numero 5.4, Il Consiglio federale arriva alla conclusione che la presente decisione non sottostà a referendum facoltativo.
5.4 Portata della decisione di principio e programmatica
Con il postulato CSEC-N 21.3022 «Giochi olimpici e altri grandi eventi. Partecipazione al processo» dell’8 giugno 2021, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare al Parlamento un rapporto volto a migliorare la partecipazione della popolazione e del Parlamento all’organizzazione e al sostegno di Giochi olimpici e di altri grandi eventi in Svizzera. In tale rapporto, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che un coinvolgimento tempestivo del Parlamento e un ampio dialogo pubblico sulle future iniziative relative ai Giochi invernali e ai grandi eventi in Svizzera possono essere garantiti mediante una decisione di principio e programmatica ai sensi dell’articolo 28 LParl.
L’organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici in Svizzera ha sempre sollevato discussioni accese ed emotive in seno alla popolazione svizzera. Si può anche presumere che ampi settori della popolazione seguiranno con grande interesse l’ulteriore svolgimento del progetto Giochi invernali 2038 e i Giochi stessi. I Giochi invernali sono una delle più grandi manifestazioni mondiali. La loro pianificazione e svolgimento possono essere definiti un progetto nazionale generazionale che offre grandi opportunità per l’economia dello sport e del turismo nonché per la società in Svizzera (cfr. il punto 4). In quest’ottica, la decisione di principio e programmatica relativa ai Giochi invernali 2038 può essere considerata di ampia portata.
Nel valutare la portata della decisione, occorre tuttavia tenere conto anche del fatto che, in virtù del concetto organizzativo decentralizzato, i Parlamenti e, se del caso, la popolazione di alcuni Cantoni e Comuni ospiti avranno la possibilità di esprimersi sul progetto. Ciò riduce la portata della decisione a livello federale.
L’impegno finanziario della Confederazione è notevolmente inferiore rispetto ai precedenti progetti di candidatura. I parametri di riferimento stabiliti nella decisione di principio e programmatica relativi al sostegno della Confederazione al progetto non giustificano di per sé la definizione della decisione come «di ampia portata».
Se le misure previste dall’Associazione per evitare un deficit derivante dallo svolgimento dei Giochi invernali 2038 saranno attuate prima e contestualmente alla stipula di un contratto con il CIO, i rischi connessi al concetto organizzativo e finanziario sembrano controllabili per la Confederazione e le altre parti coinvolte. Anche in questo contesto non è possibile giustificare l’«ampia portata» del progetto.
Lo strumento della decisione di principio e programmatica ai sensi dell’articolo 28 LParl è stato finora utilizzato raramente. Esempi degli ultimi 15 anni sono il decreto federale