Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 39 pagine

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dell’8 marzo 2010 concernente la pianificazione e l’organizzazione del XIII Vertice della Francofonia (FF 2010 2093) nonché il decreto federale concernente l’acquisto di nuovi aerei da combattimento (FF 2019 7275). Il decreto federale concernente l’acquisto di nuovi aerei da combattimento è stato qualificato come di ampia portata e sottoposto a referendum facoltativo. Se si confronta la portata di una decisione di principio e programmatica concernente i Giochi invernali 2038 con quella della decisione relativa all’acquisto di nuovi aerei da combattimento, la prima è senza dubbio minore. L’ampia portata della decisione sull’acquisto di nuovi aerei da combattimento era indiscussa, poiché riguardava la difesa nazionale e quindi uno dei compiti più importanti e spesso più costosi della Confederazione. Vi è una sostanziale differenza anche tra i costi complessivi dei due progetti e l’onere finanziario per la Confederazione. Non sono paragonabili nemmeno le ripercussioni delle decisioni sull’economia e sulla società in caso di approvazione o di rifiuto. Queste sono nettamente meno rilevanti nel caso di una decisione relativa ai Giochi invernali 2038.

Secondo il Consiglio federale, una decisione di principio e programmatica dovrebbe essere sottoposta al referendum facoltativo solo se la sua ampia portata può essere affermata senza alcun dubbio. In caso contrario sussiste il rischio che, in relazione alle decisioni di principio e programmatiche, non sia possibile garantire in ogni momento l’applicazione prevedibile e paritaria dei diritti politici. Inoltre, l’applicazione delle decisioni di principio e programmatiche non deve creare di fatto la possibilità di un referendum finanziario a livello federale.

Tenuto conto di queste argomentazioni, il Consiglio federale giunge attualmente alla conclusione che la presente decisione di principio e programmatica non è di ampia portata ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 LParl. Di conseguenza, essa non è soggetta a referendum facoltativo.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione sono descritte in dettaglio al punto 4.3. Il contributo finanziario della Confederazione al cofinanziamento dei costi di svolgimento dei Giochi invernali 2038 ammonta a un massimo di 200 milioni di franchi. Inoltre, la Confederazione svolge i compiti che rientrano nella sua competenza federale per garantire la sicurezza negli spazi pubblici prima e durante i Giochi invernali 2038. Attualmente non è ancora possibile stimare in modo accurato i relativi costi. Si prevede tuttavia che ammontino a diverse decine di milioni di franchi. La Confederazione partecipa eventualmente a progetti in materia di legacy. Al momento non è ancora possibile stimare il fabbisogno finanziario in questo ambito. Il Consiglio federale esclude ulteriori partecipazioni finanziarie. La Confederazione non si assume alcuna responsabilità in relazione a eventuali deficit derivanti dallo svolgimento dei Giochi invernali e non fornisce alcuna garanzia di copertura del deficit nei confronti del CIO.