Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/121: Sostegno della candidatura, della prepara-zione e dello svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera – Decisione di principio e programmatica · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Indipendentemente dal quadro giuridico in cui si inserisce lo svolgimento di una grande manifestazione come i Giochi invernali, si deve sempre considerare che oltre all’organizzazione responsabile e ai Cantoni e Comuni ospiti anche la Confederazione ha una responsabilità politica per la buona riuscita del progetto. Una limitazione sistematica del rischio finanziario della Confederazione non cambia nulla al riguardo.

5 Decisione di principio e programmatica

5.1 Principi fondamentali

Ai sensi dell’articolo 28 LParl, l’Assemblea federale partecipa alle pianificazioni importanti delle attività dello Stato, adottando anche decisioni di principio e programmatiche. Le decisioni di principio e programmatiche sono decisioni preliminari che indicano come determinati obiettivi debbano essere perseguiti, determinati principi e criteri osservati o determinate misure pianificate. Le decisioni di principio e programmatiche sono emanate sotto forma di decreto federale semplice. Per le decisioni di principio e programmatiche di ampia portata può essere scelta la forma del decreto federale.

Se approvata, la presente decisione di principio e programmatica costituisce una decisione politica preliminare vincolante in merito allo svolgimento dei Giochi invernali in Svizzera nel 2038. Le Camere federali mantengono tuttavia la loro libertà decisionale riguardo ai decreti di stanziamento concreti.

5.2 Contenuto della decisione

Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali il seguente disegno di decisione di principio e programmatica ai sensi dell’articolo 28 LParl in relazione alla candidatura della Svizzera per l’organizzazione dei Giochi invernali 2038. La decisione stabilisce i parametri di riferimento per il sostegno al progetto 2038 da parte della Confederazione. Sulla base, tra l’altro, delle prestazioni di sostegno della Confederazione previste dalla presente decisione, Swiss Olympic e l’Associazione decideranno in merito alla presentazione di un dossier di candidatura e alla stipula di un corrispondente contratto con il CIO.

Art. 1 Sostegno da parte del Consiglio federale

Il Consiglio federale è incaricato di sostenere Swiss Olympic, l’Associazione Giochi olimpici e paralimpici invernali Svizzera 2038 o un’organizzazione responsabile successiva così come il Comitato internazionale olimpico (CIO) nei lavori di candidatura e preparazione per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2038 in Svizzera.

Art. 2 Parametri di riferimento per il sostegno

Parametri di riferimento per il sostegno del progetto: