Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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mento del carbonio alle frontiere un ostacolo al commercio e hanno un atteggiamento critico al riguardo. L’attenzione verte sul CBAM dell’UE, la prima misura di questo tipo, e che le è valsa una procedura di risoluzione delle controversie da parte dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). All’UE si rimprovera che il suo CBAM violi le direttive di non discriminazione dell’OMC e crei complessi ostacoli tecnici e amministrativi nonché incertezze giuridiche.
La legittimità del CBAM dell’UE non può essere valutata in via definitiva finché non sarà conclusa la procedura di risoluzione delle controversie dell’OMC22. Fondamentalmente la compatibilità con le disposizioni dell’OMC dipende dalla delineazione concreta dell’adeguamento alle frontiere.
1.4 Alternative esaminate e considerazioni della Commissione
La Commissione ha verificato diversi approcci per la riduzione del rischio di «carbon leakage». Un’opzione era quella di introdurre un CBAM per sei settori (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno), conformemente all’UE. Considerando gli effetti sull’economia complessiva, la Commissione ha desistito da un’introduzione altrettanto estesa: un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere secondo il modello dell’UE coinvolgerebbe tutte le imprese che importano ferro, acciaio, alluminio o fertilizzanti. La Commissione ritiene che insorgerebbero costi diretti per l’adeguamento del carbonio alle frontiere nonché oneri amministrativi. Ciò graverebbe soprattutto sulle imprese orientate all’esportazione che lavorano materiali precursori importati, minacciando la loro competitività.
La Commissione reputa sproporzionati i danni che subirebbero numerosi attori in diversi settori dell’economia svizzera a fronte di uno scarso vantaggio atteso. Nella produzione di acciaio e alluminio non intravede alcun rischio di delocalizzazione a seguito della tariffazione del CO2. Nel settore dei fertilizzanti in Svizzera non vi sono impianti di produzione soggetti al SSQE e che quindi potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione. Lo stesso vale per la produzione svizzera di energia elettrica, grazie alle importazioni scarsamente rilevanti di elettricità prodotta da fonti fossili. Il commercio dell’idrogeno, l’ultima categoria del CBAM dell’UE, è pressoché irrilevante. Pertanto un CBAM con l’obiettivo di evitare il «carbon leakage» non è necessario nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti, dell’elettricità e dell’idrogeno. Dal punto di vista della Commissione, vi è necessità di agire unicamente nel settore del cemento. Sulla base di queste considerazioni, essa non ha orientato il proprio progetto legislativo al CBAM dell’UE.
La Commissione ha discusso anche della possibilità che, anziché un meccanismo di adeguamento alle frontiere, altri strumenti possano compensare gli eventuali svan-
22 Cfr. in merito: Thomas Cottier, Ilaria Espa, Kateryna Holzer (2022): Rechtsgutachten zur Einführung eines CO2-Grenzausgleichsmechanismus in der Schweiz, su mandato dell’UFAM; Andreas Zumbach (2023): Das CO-Grenzausgleichssystem der EU, in: Jusletter, 4 settembre 2023; Laurie Durel (2024): Border carbon adjustment compliance and the WTO: the interactional evolution of law, in: Journal of International Economic Law, 27/1, pagg. 18–40.