Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine

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Cpv. 2: l’obbligo di collaborazione concerne soprattutto le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento. Tuttavia, riguarda anche i responsabili delle merci che importano merci di cui all’allegato 1 rimanendo al di sotto del valore soglia eventualmente stabilito dal Consiglio federale secondo l’articolo 3 capoverso 2. Inoltre, sono soggette all’obbligo di collaborazione le altre persone incaricate dell’importazione delle merci.

Cpv. 3: alle autorità d’esecuzione devono essere messi gratuitamente a disposizione le informazioni e i dati necessari per il controllo e l’esecuzione delle disposizioni di legge. Le autorità d’esecuzione possono inoltre eseguire in qualsiasi momento controlli, annunciati o non annunciati, delle merci importate.

Art. 11 Garanzia dei crediti

Cpv. 1: se una persona assoggettata all’obbligo di adeguamento è in mora con il pagamento di crediti stabiliti mediante una decisione già passata in giudicato, il rischio di inadempienza per crediti di adeguamento derivanti dall’importazione di altre merci secondo l’allegato 1 può essere ridotto esigendo una garanzia per i crediti derivanti dall’adeguamento del carbonio alle frontiere che non sono ancora esigibili o non sono ancora oggetto di una decisione passata in giudicato. In caso di mora di pagamento, i crediti stabiliti mediante una decisione già passata in giudicato devono essere fatti valere mediante esecuzione forzata.

Cpv. 2: la garanzia deve rivestire la forma di una prestazione di garanzie; la forma e l’ammontare di tale prestazione si basano sulle disposizioni che il Consiglio federale ha emanato in virtù dell’articolo 39 della legge federale del 7 ottobre 200533 sulle finanze della Confederazione e che sono riportate nell’articolo 49 dell’ordinanza del 5 aprile 200634 sulle finanze della Confederazione. Come prestazioni di garanzie entrano in linea di conto, per esempio, il deposito in contanti, cartelle ipotecarie e ipoteche o garanzie bancarie. L’ammontare della prestazione di garanzie deve corrispondere al livello del rischio e si orienterà alla quantità di merce importata in media per anno civile dalla persona assoggettata all’obbligo di adeguamento oppure all’importo per il quale la persona assoggettata all’obbligo di adeguamento si trova in mora.

Cpv. 3: volendosi evitare un’ulteriore importazione senza prestazione di garanzie, l’UFAM può incaricare l’UDSC di riscuoterle direttamente al momento dell’importazione.

Sezione 3: Trattamento dei dati

Art. 12 Sistema d’informazione

Cpv. 1: per la presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 6, l’emissione di decisioni e la comunicazione con le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento,

33 RS 611.0

34 RS 611.01