Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine

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lenti emessa. Eventuali misure volontarie, per esempio prezzi del CO2 interni alle imprese, non sono deducibili. Se l’importo deducibile già pagato è maggiore o uguale al debito secondo la presente legge, l’obbligo di adeguamento è pari a zero. Non viene rimborsato alcun importo. Vengono computati inoltre solo gli importi netti effettivamente dovuti, per i quali per esempio sono già stati considerati i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito oppure le restituzioni da parte dello Stato che riscuote l’imposta.

Cpv. 4: il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo della tassa di adeguamento alle frontiere, di cui fa parte, per esempio, la definizione della metodologia di individuazione dei fattori secondo il capoverso 1. Il Consiglio federale deve inoltre designare i gas a effetto serra contemplati dalla legge. Nel settore del cemento, attualmente è rilevante solo il biossido di carbonio (CO2). Per quanto riguarda i precursori rilevanti, per esempio il cemento (voci di tariffa doganale 2523.2100, 2523.2900 e 2523.9000) presenta come tale il clinker di cemento.

Cpv. 5: grazie alla pubblicazione dei prezzi, le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento possono verificare sempre quale prezzo sia rilevante per l’obbligo di adeguamento al momento dell’importazione delle merci.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

Cpv. 1: l’obbligo di comunicazione rappresenta il fulcro dell’esecuzione della tassa di adeguamento alle frontiere. Non appena un responsabile delle merci supera l’eventuale valore soglia secondo l’articolo 3 capoverso 2, diventa persona assoggettata all’obbligo di adeguamento, e quindi anche all’obbligo di comunicazione, per la quantità intera delle merci importate nell’anno civile corrispondente. Nella rispettiva dichiarazione deve riportare tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della tassa di adeguamento alle frontiere. La comunicazione avviene una volta all’anno fino a un momento stabilito dal Consiglio federale e comprende le indicazioni richieste riferite all’anno civile precedente.

Cpv. 2: le indicazioni nella dichiarazione devono basarsi il più possibile sulle emissioni di gas a effetto serra effettive. Di norma, nel settore del cemento ciò dovrebbe essere possibile. Se i dati effettivi non sono disponibili, per esempio a causa della mancata partecipazione dei produttori, si devono utilizzare i valori standard stabiliti dal Consiglio federale. Se il Consiglio federale non ha fissato valori standard per certe indicazioni (p. es. per indicazioni secondo l’art. 5 cpv. 3), si possono presentare indicazioni basate esclusivamente su dati effettivi; diversamente, il fattore corrispondente non viene considerato nel calcolo dell’ammontare della tassa di adeguamento alle frontiere.

Cpv. 3: le comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 12.

Cpv. 4: oltre ai valori standard per le emissioni rilevanti di gas a effetto serra, il Consiglio federale può stabilire anche valori standard per la computabilità degli importi già versati secondo l’articolo 5 capoverso 3. I valori standard possono rendere l’esecuzione più efficiente; tuttavia, per le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento deve sempre sussistere la possibilità di dichiarare i dati effettivi. Oltre alle