Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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1.2 Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE
Come misura collaterale per la scadenza progressiva dei diritti di emissione gratuiti nei settori del cemento, del ferro e alluminio, dei fertilizzanti, dell’elettricità e dell’idrogeno, l’UE ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere («carbon border adjustment mechanism», CBAM), che assegna un prezzo del CO2 alle importazioni di questi gruppi di merci. In questo modo, l’UE stabilisce un livello del prezzo del CO2 equivalente fra i prodotti interni e le importazioni, con l’obiettivo di garantire ai produttori una situazione competitiva equa rispetto ai produttori esteri e di contenere il rischio di una delocalizzazione delle emissioni di CO2.
L’UE introduce il proprio CBAM gradualmente. Nella fase transitoria da ottobre 2023 a dicembre 2025 vige un obbligo di rendicontazione: le emissioni generate durante la produzione di merci d’importazione nelle sei categorie interessate devono essere registrate e dichiarate. Dal 1° gennaio 2026, ovvero dal momento a partire dal quale l’assegnazione gratuita dei diritti di emissione verrà gradualmente ridotta, saranno esigibili pagamenti compensativi. Nel lungo termine, il campo d’applicazione del CBAM dovrà essere esteso ad altri settori SSQE.
L’8 ottobre 2025 l’UE ha approvato una modifica del regolamento10 con l’obiettivo di migliorare l’efficacia del proprio CBAM e al tempo stesso di ridurre l’onere per le piccole imprese. I tre atti di esecuzione ancora in sospeso saranno verosimilmente adottati dalla Commissione europea entro la fine del 2025. Inoltre, nel 2026, la Commissione europea delibererà sui passi successivi per l’ampliamento programmato del CBAM.
Visto il collegamento tra i due SSQE, il prezzo del CO2 nei settori coperti dal SSQE in Svizzera è uguale a quello nell’UE. Pertanto, l’UE ha deciso di escludere dal proprio CBAM le merci che hanno origine in Svizzera11. Tale esclusione potrà essere mantenuta soltanto se la Svizzera e l’UE continueranno a rendere equivalenti i propri SSQE anche negli anni a venire.
1.3 Necessità di agire e obiettivi
Per la Svizzera si pone la questione di politica climatica riguardo a come vorrà affrontare in futuro il rischio di delocalizzazione all’estero dei processi di produzione ad alta intensità di CO2. È decisivo il modo in cui tale rischio cambierà con l’ulteriore sviluppo del SSQE. La cessazione dell’assegnazione gratuita di diritti di emissione concerne la produzione di cemento, ferro, acciaio e alluminio. Secondo l’ordinanza riveduta sul CO2, che il Consiglio federale intende mettere in vigore dal 1° gen-
10 Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, GU L del 17.10.2025.
11 Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, GU L 130 del 16.5.2023, pag. 97.