Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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Rapporto
1 Situazione iniziale
Nei settori ad alta intensità di emissioni, i prezzi del CO2 in aumento in quanto parte delle misure di politica climatica comportano costi di produzione più elevati. Ne consegue un incremento del rischio che i processi produttivi vengano trasferiti in Paesi con una tariffazione del CO2 inferiore o del tutto assente. Di conseguenza, si spostano all’estero anche le emissioni di gas a effetto serra legate alla produzione. Questa rilocalizzazione delle emissioni è nota con il termine «carbon leakage».
Finora, nella sua politica climatica la Svizzera ha limitato il rischio di «carbon leakage» mantenendo bassi i costi del CO2 nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) per i settori a rischio di delocalizzazione. Il SSQE svizzero esiste dal 2013 e comprende attualmente 93 siti di produzione di oltre 50 imprese e operatori di aeromobili che per ogni tonnellata di CO2 emessa devono consegnare un diritto di emissione1. Le imprese ricevono tali diritti di emissione attraverso assegnazione a titolo gratuito oppure nell’ambito di vendite all’asta. Inoltre, i diritti di emissione possono essere scambiati. La quantità totale di diritti di emissione disponibili viene ridotta annualmente, creando così un incentivo finanziario a ridurre anche le emissioni. Per evitare il «carbon leakage» dovuto al SSQE, le imprese ricevono una parte dei diritti di emissione a titolo gratuito. Più il rischio di delocalizzazione è elevato, più diritti di emissione vengono assegnati gratuitamente.
Finora le assegnazioni a titolo gratuito hanno adempiuto il loro scopo: hanno consentito di evitare in larga misura il «carbon leakage». L’idea di fondo del SSQE è tuttavia quella di vendere all’asta tutti i diritti di emissione nel lungo termine per aumentare così gli incentivi per l’attuazione di ulteriori misure atte a ridurre le emissioni. Per raggiungere i propri obiettivi, la politica climatica svizzera dipende da un SSQE efficace: entro il 2030 la Svizzera intende dimezzare le proprie emissioni di gas a effetto serra rispetto al 1990, mentre mira a un saldo netto pari a zero entro il 20502.
1.1 Ulteriore sviluppo del sistema di scambio di quote di emissioni
Dal 2020 il SSQE svizzero è collegato a quello dell’Unione europea (UE), in base a un accordo bilaterale3 improntato al principio di equivalenza: in entrambi i sistemi le prescrizioni per i gestori di impianti devono essere tali da risultare equivalenti in termini ecologici. Se in uno dei due sistemi vengono modificate regole fondamentali,
1Sul SSQE cfr.: INFRAS (2025): Evaluation des Schweizer Emissionshandelssystem
(EHS). Teil A: Evaluationsbericht.
2Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71); legge
federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; RS 814.310); decreto federale del 16 giu. 2017 che approva l’Accordo di Parigi sul clima (RU 2017 5733).