Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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ha proposto di non entrare in materia. Dal suo punto di vista, un adeguamento del carbonio alle frontiere manderebbe un segnale negativo e potrebbe nuocere alle relazioni di economia esterna della Svizzera. Nonostante sia limitato a un settore, si dovrebbe mettere in conto che l’intervento previsto al confine si estenderebbe alle relazioni commerciali nel loro complesso. La misura protezionistica potrebbe urtare i partner commerciali attuali e intralciare la conclusione di nuovi accordi di libero scambio. Proprio nel contesto degli attuali sviluppi sfavorevoli nella politica doganale internazionale, l’approvazione di una legge sul CBAM limiterebbe il margine negoziale della Svizzera. Oltre a ciò, non sarebbe garantita la conformità all’OMC dell’adeguamento del carbonio alle frontiere per il cemento e questo aumenterebbe ulteriormente i rischi a livello di politica commerciale del progetto. Infine, la minoranza ha criticato il fatto che l’introduzione di un adeguamento del carbonio alle frontiere causerebbe un ulteriore onere burocratico che, a fronte di quello che essa ritiene uno scarso vantaggio, non sarebbe giustificabile.
3 Punti essenziali del progetto
Il CBAM svizzero per il cemento viene sancito in una nuova legge speciale, la legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC). L’elemento centrale è l’obbligo di adeguamento per gli importatori: sulle emissioni di CO2 delle merci in cemento importate si deve versare un adeguamento che elimini la differenza di prezzo rispetto a quello del CO2 nazionale. In questo modo si mira a far sì che per le merci in cemento in Svizzera si applichi un prezzo del CO2 uniforme, indipendentemente dal fatto che siano state prodotte sul territorio nazionale o importate.
Per l’adeguamento alle frontiere sono determinanti le emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette che sono state generate durante la produzione delle merci importate e dei loro precursori. Gli importatori devono dichiarare le emissioni effettive, che vengono moltiplicate per il prezzo di un diritto di emissione del SSQE. Un eventuale prezzo del CO2 già corrisposto all’estero viene computato. Viene considerata inoltre l’assegnazione a titolo gratuito di diritti di emissione a produttori nazionali, in modo da non svantaggiare le importazioni rispetto alla produzione nazionale. Nel CBAM dell’UE valgono gli stessi principi per il calcolo dell’adeguamento del carbonio alle frontiere sulle merci in cemento.
3.1 Campo di applicazione
La legge si applica esclusivamente all’importazione di merci in cemento e riguarda sei linee tariffarie doganali, che corrispondono alla lista di merci dell’UE per il settore del cemento del CBAM. All’interno di questo settore specifico, la legge copre quindi lo stesso campo d’applicazione dell’UE. La differenza centrale rispetto al sistema dell’UE consiste nel fatto che il CBAM svizzero comprende solo le merci in cemento, mentre l’UE assoggetta al CBAM complessivamente sei settori (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità e idrogeno).