Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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Cpv. 3: nel traffico transfrontaliero delle merci il debito fiscale sorge in linea di principio nel momento in cui la dichiarazione delle merci diviene vincolante secondo l’articolo 20 capoverso 1 LUDSC, vale a dire quando viene attivata la dichiarazione delle merci effettuata per via elettronica o quando l’UDSC ha accettato una dichiarazione effettuata in un’altra forma consentita. Ciò vale anche per la nascita dell’obbligo di adeguamento alle frontiere.
Art. 4 Persone assoggettate all’obbligo di adeguamento
Le persone assoggettate all’obbligo di adeguamento devono pagare la tassa di adeguamento alle frontiere. Si tratta dei responsabili delle merci secondo la definizione della LUDSC, quindi innanzitutto le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali le merci sono importate o esportate o che lo fanno a proprio nome.
Art. 5 Base di calcolo e ammontare della tassa di adeguamento alle
frontiere
Cpv. 1: secondo la lettera b, l’obbligo di adeguamento comprende le emissioni dirette e indirette che sono state generate dalla produzione della merce importata e dei suoi precursori rilevanti. Le merci con precursori rilevanti sono le cosiddette merci complesse, mentre quelle che non hanno precursori rilevanti vengono considerate merci semplici. Si considera precursore rilevante una merce che è a sua volta riportata quale merce nell’allegato 1. Pertanto, il clinker di cemento è il precursore rilevante del cemento. Se il cemento viene importato nella libera pratica, saranno quindi assoggettate all’obbligo di adeguamento sia le emissioni di gas a effetto serra generate per la produzione del cemento vero e proprio sia quelle causate dalla produzione del clinker necessario a tal fine.
Il fattore che fa riferimento al SSQE nella lettera c garantisce che le merci estere non vengano penalizzate rispetto a quelle svizzere. Ciò succederebbe se l’intera quantità di emissioni di gas a effetto serra fosse soggetta all’obbligo di adeguamento, mentre in Svizzera alcuni diritti di emissione fossero assegnati a titolo gratuito. Questo fattore serve anche a coordinare l’interazione fra l’abbandono delle assegnazioni gratuite nel SSQE dal 2026 e l’introduzione dell’obbligo di adeguamento.
La lettera d mira a garantire che, in relazione alle emissioni di gas a effetto serra, alle merci importate sia riservato lo stesso trattamento tariffario di quello applicato alle merci prodotte a livello nazionale nell’ambito del SSQE. Il prezzo d’aggiudicazione medio annuo si basa in tal caso sugli sviluppi effettivi dei prezzi sul mercato primario dell’UE per i diritti di emissione.
Cpv. 2: l’ammontare della tassa è calcolato secondo la formula riportata nell’allegato 2.
Cpv. 3: la presente disposizione garantisce che gli importatori non debbano pagare più volte per le emissioni di gas a effetto serra delle merci importate. Gli importi già versati prima dell’importazione possono quindi essere dedotti dall’obbligo di adeguamento. In linea di principio sono prese in considerazione solo prescrizioni statali, come imposte sul CO2 o prestazioni in ambito dei sistemi vincolanti di scambio di quote di emissioni, che portano a importi quantificabili per ogni unità di CO2 equiva-