Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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Il CBAM svizzero per il cemento non si applica alle merci con origine nell’UE o nell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Il collegamento del SSQE svizzero con quello dell’UE garantisce una tariffazione equivalente del CO2. Oltre ai 27 Stati membri fanno parte del SSQE dell’UE anche la Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein. Al Consiglio federale è attribuita la competenza di esentare dalla legge ulteriori Stati, in determinate circostanze. Inoltre il Consiglio federale deve poter esentare dalla normativa anche gli importatori che introducono solo piccole quantità di merci in cemento. Perciò è assoggettato all’obbligo di adeguamento soltanto chi con le proprie importazioni supera un certo valore soglia, che nell’UE, dal 2026, corrisponderà a 50 tonnellate di peso della merce all’anno26.
3.2 Un sistema autonomo
Per il settore del cemento nel CBAM svizzero valgono sostanzialmente le stesse regole di quello nel CBAM dell’UE. Sono contemplate le stesse merci in cemento e il calcolo della tassa di adeguamento alle frontiere si orienta alla procedura dell’UE. Pertanto, i cementifici svizzeri ottengono la stessa tutela dagli svantaggi competitivi dovuti alla tariffazione del CO2 che è riservata a quelli dell’UE.
Nonostante questa corrispondenza di principi, il CBAM svizzero per il cemento è implementato come sistema autonomo. Non è legato al sistema dell’UE né utilizza o riprende la sua infrastruttura d’esecuzione. Le circostanze specifiche che caratterizzano il settore fanno sì che al CBAM del cemento possa essere dato un assetto molto più agile e semplice rispetto a quello dell’UE: nel campo del cemento, la catena di creazione del valore aggiunto è chiara, il campo d’applicazione coinvolge solo sei linee tariffarie doganali e la quantità delle importazioni è esigua. D’altra parte, l’esteso CBAM dell’UE copre altri cinque settori oltre a quello del cemento, che vedono un’attuazione più complessa dell’adeguamento alle frontiere.
La creazione di un sistema autonomo concede alla Svizzera un certo margine di libertà nella sua elaborazione e attuazione. Una soluzione indipendente può essere attuata più rapidamente, poiché l’accesso al CBAM dell’UE richiederebbe trattative con l’Unione e accertamenti dettagliati riguardo alla compatibilità di entrambi i sistemi.
3.3 Esecuzione
L’adeguamento del carbonio alle frontiere nel CBAM svizzero per il cemento viene realizzato assoggettando gli importatori a una tassa che nasce con la dichiarazione di importazione. L’esecuzione si basa su un’autodichiarazione annua degli importatori, che, a partire da un valore soglia per la quantità che dovrà stabilire il Consiglio federale, sono tenuti a dichiarare le emissioni di gas a effetto serra delle merci importate e a pagare successivamente l’adeguamento alla frontiera dovuto per tali emissioni.
26 Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, GU L del 17.10.2025, pag. 24.