Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
stemi di scambio di quote di emissioni o regolamentazioni simili resteranno basse, e quindi anche gli introiti provenienti dall’adeguamento alle frontiere, ciò significa che la legge si sarà rivelata efficace. Se invece le importazioni di cemento da tali Paesi dovessero aumentare notevolmente portando a introiti elevati derivanti dal meccanismo di adeguamento, ciò sarebbe indice del mancato raggiungimento dell’obiettivo. In tal caso, infatti, si sarebbe verificata la delocalizzazione della produzione di cemento e, di conseguenza, delle emissioni in Paesi terzi con tariffazione del CO2 inferiore o assente. Questa è la situazione che si intende evitare con il CBAM del cemento, che va quindi inteso innanzitutto come strumento preventivo.
4 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Scopo e campo di applicazione
Art. 1 Scopo
La presente legge intende prevenire l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra che può derivare dalla delocalizzazione all’estero della produzione di merci in cemento. La prevenzione del «carbon leakage» è in linea con gli impegni dell’Accordo di Parigi27, in base al quale la Svizzera deve contribuire alla limitazione del riscaldamento globale.
Art. 2 Campo di applicazione
Cpv. 1: l’allegato 1 elenca le merci assoggettate alla presente legge. Sono riportate solo le merci del settore del cemento; la copertura all’interno di tale settore corrisponde a quella del CBAM dell’UE.
Cpv. 2: la legge non si applica alle merci originarie degli Stati assoggettati all’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra28, poiché in questi Stati le emissioni di tali gas dovute alla produzione hanno una tariffazione simile alla Svizzera. Attualmente, oltre alle merci originarie della Svizzera e dell’UE, ciò concerne anche quelle con origine negli Stati dello SEE/dell’AELS.
Cpv. 3: al Consiglio federale è attribuita la competenza di esentare dal campo di applicazione altre merci originarie di determinati Stati, laddove la Svizzera abbia stipulato con essi accordi volti a gravare o limitare la produzione o se l’UE ha convenuto con altri Stati, per esempio, un collegamento dei loro sistemi di scambio di quote di emissioni.
Cpv. 4: la restrizione del campo d’applicazione della legge rendono necessaria una definizione dell’origine delle merci, che deve orientarsi alle regole in materia d’origine del CBAM dell’UE29. Ciò garantisce un parallelismo fra le deroghe consentite dalla presente legge alle merci in cemento con origine negli Stati secondo il capo-
27 RS 0.814.012
28 RS 0.814.011.268
29 Regolamento (UE) 2023/956, art. 2 par. 5.