Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine

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La delega consente di agire in modo flessibile e tempestivo in un contesto internazionale dinamico.

Art. 2 cpv. 4

Il Consiglio federale è incaricato di stabilire le regole in materia d’origine. A questo proposito la compatibilità con le regole in materia d’origine del CBAM dell’UE è di primaria importanza. I CBAM sviluppati dalla Norvegia e dal Regno Unito sono attualmente oggetto di colloqui tra i due Paesi e l’UE. Se questi sviluppi dovessero avere ripercussioni sulle regole in materia d’origine relative al CBAM dell’UE, si dovrà poter reagire a tali regolamentazioni con la massima flessibilità possibile. Inoltre, anche in base alla natura tecnica delle regole in materia d’origine, la loro definizione spetta al Consiglio federale.

Art. 3 cpv. 2

Al Consiglio federale è attribuita la competenza di prevedere ulteriori deroghe all’obbligo di adeguamento, in particolare in caso di piccole quantità di merci. La quantità di merci rilevante per un eventuale valore soglia può necessitare di adattamenti in caso di sviluppi tecnologici progressivi o di un cambiamento del volume degli scambi. La delega al Consiglio federale consente di reagire in modo flessibile.

Art. 5 cpv. 4

Il Consiglio federale deve disciplinare i dettagli del calcolo dell’obbligo di adeguamento e stabilire i gas a effetto serra interessati, i precursori rilevanti e le misure che danno diritto alla deduzione degli importi. Tutti i suddetti parametri per la determinazione dell’obbligo di adeguamento devono collocarsi in un contesto internazionale e con condizioni quadro in evoluzione nell’UE e in Paesi terzi. Il diritto regolamentare permette di reagire a questi sviluppi con maggiore flessibilità.

Art. 6 cpv. 4

La definizione di valori standard è complessa e avviene, ove possibile, in conformità con gli standard nazionali e in linea con le disposizioni del CBAM dell’UE. Anche in questo caso il contesto internazionale dinamico e le intenzioni normative dell’UE rendono necessaria la possibilità di reagire in maniera flessibile ai rispettivi sviluppi.

Art. 12 cpv. 1

Il Consiglio federale designa l’autorità che gestisce il sistema d’informazione per lo sviluppo delle procedure previste dalla presente legge. Poiché attualmente non è ancora stato deciso in via definitiva quale sistema d’informazione debba essere utilizzato, tale designazione è affidata al Consiglio federale.