Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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nonché per l’adempimento di ulteriori compiti secondo la presente legge, è necessario disporre di un sistema d’informazione unico. Al momento non è ancora stato stabilito se a tale scopo potrà essere ampliato e utilizzato un sistema già esistente o se sarà necessario svilupparne uno nuovo.
Cpv. 2: il Consiglio federale provvede a garantire l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi.
Cpv. 3: per quanto riguarda la firma di atti scritti trasmessi in forma elettronica, l’autorità competente per il sistema d’informazione può decidere a propria discrezione in che modo debba avvenire la conferma delle indicazioni da parte della persona interessata.
Art. 13 Trattamento dei dati
Cpv. 1: la presente disposizione sulla protezione dei dati rappresenta la base legale che permette all’UFAM di trattare dati personali e dati concernenti persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione come quelli concernenti perseguimenti o sanzioni amministrativi e penali. Il trattamento può avvenire esclusivamente nella misura e agli scopi previsti secondo quanto necessario per lo svolgimento dei compiti stabiliti dalla presente legge.
Cpv. 2: l’UFAM utilizza i dati dell’UDSC a scopo di controllo, in particolare per accertare l’obbligo di adeguamento delle merci di cui all’allegato 1.
Cpv. 3: a sua volta, nell’ambito di una garanzia secondo l’articolo 11, l’UFAM mette a disposizione dell’UDSC i dati necessari alla riscossione di tale garanzia.
Cpv. 4: il presente capoverso definisce a livello di legge il termine di conservazione dei dati personali degni di particolare protezione e dei dati delle persone giuridiche degni di particolare protezione.
Cpv. 5: infine, il presente capoverso demanda al Consiglio federale la regolamentazione dettagliata per gli ulteriori dati personali e delle persone giuridiche.
Sezione 4: Disposizioni penali e perseguimento penale
Art. 14 Sottrazione della tassa di adeguamento alle frontiere
Cpv. 1: la sottrazione della tassa di adeguamento alle frontiere rappresenta un reato materiale. I possibili atti sono riportati a titolo di esempio, ma non in maniera esaustiva. Il compimento dell’atto consiste nel non corrispondere le tasse dovute alla Confederazione. Ciò può verificarsi per esempio se, a causa di indicazioni false da parte della persona assoggettata all’obbligo di adeguamento, viene decisa una tassa troppo bassa o non viene emanata alcuna decisione, in quanto sono state dichiarate informazioni false sulla merce importata o sulla sua origine.
Cpv. 2: il tentativo di sottrazione è assimilabile alla messa in pericolo. Non esistono tuttavia tentativi di sottrazione compiuti per negligenza.