Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine

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verso 2 e la deroga di cui beneficiano le merci originare della Svizzera nel quadro del CBAM dell’UE. Le regole d’origine devono garantire inoltre che il clinker proveniente da Stati terzi che viene importato negli Stati secondo il capoverso 2 e che viene esportato in Svizzera nel traffico di perfezionamento come cemento non rientri fra le deroghe concesse. Il Consiglio federale prende in considerazione i possibili sviluppi del CBAM dell’UE e adatta le regole in materia d’origine, ove necessario. In base allo stato attuale delle conoscenze, la Commissione propone che la Svizzera applichi nel proprio CBAM le stesse regole in materia d’origine dell’UE, ossia le regole in materia d’origine non preferenziali dell’UE30.

Sezione 2: Tassa di adeguamento alle frontiere

Art. 3 Principio

Cpv. 1: ai fini dell’attuazione dell’adeguamento del carbonio alle frontiere, la Confederazione riscuote una tassa di adeguamento alle frontiere sulle merci di cui all’allegato 1, che vengono introdotte nel territorio doganale dove sono destinate alla libera pratica. Il territorio doganale comprende, oltre al territorio nazionale svizzero, anche le enclavi doganali estere e perciò anche il territorio nazionale del Principato del Liechtenstein.

Per l’attivazione dell’adeguamento del carbonio alle frontiere è rilevante solo l’importazione definitiva nel territorio doganale. Pertanto la legge comprende solo le merci che sono previste per l’importazione definitiva secondo la destinazione dell’«importazione in libera pratica» secondo l’articolo 24 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giugno 2025 sui compiti d’esecuzione dell’UDSC31 (LUDSC). Così le merci possono entrare nel ciclo economico della Svizzera. Le merci estere («merci non in libera pratica») diventano merci svizzere («merci in libera pratica»), di cui si può disporre liberamente nel territorio doganale. Le merci che vengono assegnate a un’altra destinazione, come per esempio il perfezionamento attivo o passivo o il transito, non sono contemplate dalla presente legge.

Cpv. 2: al Consiglio federale è attribuita la competenza di prevedere deroghe per piccoli quantitativi di merci. Un eventuale valore soglia dovrebbe basarsi sul principio secondo cui la quantità minima di persone assoggettate all’obbligo di adeguamento può coprire la quantità massima di emissioni di gas a effetto serra importate. Sulla base di questo principio, l’UE ha previsto un valore soglia di 50 tonnellate all’anno e per importatore (su tutte le merci del CBAM).

30 Attualmente tali regole prevedono quanto segue: 2507 Caolino e altre argille caoliniche, anche calcinati - calcinati: passaggio a questa sottovoce da qualsiasi altra sottovoce di questa voce o da qualsiasi altra voce a 4 cifre del sistema armonizzato. - altro: il Paese di origine è il Paese in cui i minerali di questa sottovoce sono estratti allo stato naturale o grezzo. 2523 cemento (inclusi i cementi non polverizzati detti «clinkers», anche colorati: passaggio alla rispettiva voce da qualsiasi altra voce a 4 cifre del sistema armonizzato.

31 RS…