Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine
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5.6 Ripercussioni per le relazioni di economia esterna della Svizzera
La misura persegue un obiettivo di politica climatica: contribuire a evitare il «carbon leakage». Essendo attuata sotto forma di tassa di adeguamento alle frontiere, presenta anche elementi di politica commerciale. Essa prevede nuovi obblighi per gli importatori e rincara le importazioni di merci in cemento da Stati terzi in Svizzera, creando così un nuovo ostacolo commerciale nei confronti di tali Paesi terzi. Tuttavia, la misura compensa solo la differenza tra la tariffazione del CO2 nazionale e quella estera.
In generale, le misure di adeguamento alle frontiere non sono ancora sufficientemente collaudate. La loro introduzione manda un segnale a livello di economia esterna e queste misure si associano a rischi normativi e di politica commerciale che un’economia aperta come la Svizzera deve tenere in considerazione. I mercati aperti sono il principale pilastro della politica economica esterna svizzera. L’esportazione apre possibilità di vendita, mentre l’importazione consente di acquistare prestazioni preliminari e incentiva le innovazioni. La Svizzera predilige approcci risolutivi coordinati a livello internazionale e multilaterali soprattutto in relazione agli aspetti legati alla sostenibilità. Importanti partner commerciali della Svizzera come gli Stati Uniti o l’India considerano le misure di adeguamento alle frontiere delle forme di protezionismo. Inoltre, la compatibilità delle misure con l’OMC non può essere stabilita in maniera univoca ex ante.
La Commissione ha confrontato questi rischi con l’utilità auspicata dalla misura reputandoli giustificabili, poiché la misura si limita al settore del cemento. Dal suo punto di vista, prevalgono i benefici in termini di politica climatica.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si basa sulle competenze di cui agli articoli 74 e 133 della Costituzione federale (Cost.). Secondo l’articolo 74 Cost., la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Le emissioni di gas a effetto serra fanno parte degli effetti nocivi. Secondo l’articolo 133 Cost. la legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione. L’adeguamento del carbonio alle frontiere rientra fra gli «altri tributi».
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dal punto di vista della Commissione, il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, è in linea con gli obblighi di non discriminazione dell’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio del 1994 (GATT) e degli accordi di libero scambio della Svizzera, poiché l’onere causato dal CBAM del cemento in definitiva non è superiore a quello del SSQE nazionale, nella fattispecie