Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/94: Legge federale concernente l’adeguamento del carbonio alle frontiere nell’importazione di merci in cemento (LACFC) – Attuazione dell’iniziativa parlamentare 21.432 · 31 pagine

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regolamentazioni dell’UE, il Consiglio federale può considerare anche altri standard internazionali rilevanti.

Cpv. 5: per favorire un’esecuzione agile, si rinuncia a richiedere una verifica standard delle comunicazioni da presentare. Nel caso in cui le indicazioni non siano tracciabili o per altri motivi, l’UFAM può esigere in qualsiasi momento che le indicazioni siano verificate a spese della persona assoggettata all’obbligo di adeguamento. La verifica deve essere svolta da un organo designato dall’UFAM.

Cpv. 6: per la notifica di decisioni non recapitabili elettronicamente da parte delle autorità d’esecuzione si deve indicare un recapito in Svizzera.

Art. 7 Determinazione e riscossione della tassa di adeguamento alle

frontiere

Cpv. 1: dopo il controllo e l’eventuale verifica delle indicazioni comunicate secondo l’articolo 6, l’UFAM emette una decisione in cui determina la tassa di adeguamento alle frontiere calcolandola secondo l’allegato 2.

Cpv. 2: l’UFAM riscuote la tassa. Gli introiti confluiscono nel bilancio generale della Confederazione. Il credito fiscale è esigibile a decorrere dalla notificazione della decisione di tassazione.

Art. 8 Riscossione posticipata

Se constata che una tassa non è stata stabilita o è stata stabilita con un importo troppo basso a causa di un errore da parte sua, l’UFAM può riesaminare una decisione di tassazione entro un anno. Il termine di un anno è osservato se la riscossione posticipata viene comunicata alla persona assoggettata alla tassa entro un anno dall’emissione della decisione di tassazione. Per motivi legati alla certezza del diritto e all’onere della prova, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.

Art. 9 Prescrizione

Cpv. 1: il termine di prescrizione relativo del debito fiscale è di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui il debito è diventato esigibile, fermo restando che l’esigibilità è retta dall’articolo 7 capoverso 2.

Cpv. 2–4: in caso di interruzione (cpv. 2) e di sospensione (cpv. 3), il termine di prescrizione si prolunga al massimo fino a 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il debito fiscale (cpv. 4). Inoltre, sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo (DPA).

Art. 10 Obblighi di collaborazione

Cpv. 1: l’articolo autorizza le autorità d’esecuzione a controllare in qualsiasi momento la corretta attuazione dell’adeguamento del carbonio alle frontiere.

32 RS 313.0