Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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rinuncia tuttavia a disciplinare il trattamento dei dati del casellario giudiziale a livello di legge, poiché ciò comporterebbe una nuova modifica della riveduta Parte generale del CP. Tale modifica farà parte di una rielaborazione completa, sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati, del diritto in materia di casellario giudiziale. Tali lavori saranno avviati dopo l’entrata in vigore della Parte generale del CP, prevista per l’inizio del 2007.

- Per contro, la consultazione dei dati del casellario giudiziale mediante procedura di richiamo giusta l’articolo 3 capoverso 3 OVOSTRA corrisponde in ampia misura all’articolo 360biscapoverso 2 CP (ora art. 367 cpv. 2 nCP). Nel diritto vigente l’accesso ai dati del casellario giudiziale è pertanto disciplinato in due atti legislativi. Per quanto concerne la consultazione mediante procedura di richiamo, l’articolo 20 capoverso 1 dell’avamprogetto di ordinanza rinvia dunque soltanto all’articolo 367 capoversi 2 e 4 nCP; la disposizione stessa (art. 3 cpv. 3) non è tuttavia ripresa. Nell’avamprogetto di ordinanza è stata trovata una soluzione speciale soltanto per i diritti d’accesso online di fedpol.

Per quanto concerne l’articolo 3 capoverso 3 dell’attuale OVOSTRA, il problema risiede nel fatto che l’ordinanza completa il testo ripreso dalla legge: secondo l’articolo 360biscapoverso 2 lettera c CP (risp. art. 367 capoverso 2 lettera c nCP), l’Ufficio federale di polizia potrebbe consultare online dati del casellario giudiziale soltanto nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria. Il capoverso 3 lettera a dell’attuale OVOSTRA menziona per contro anche «il Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia», mentre il capoverso 3 lettera c estende la possibilità, per fedpol, di accedere ai dati «per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento». Inoltre, le autorizzazioni deroganti a questa legge non rispecchiano correttamente le attuali esigenze di fedpol. Tali lacune sono in parte dovute alla riorganizzazione di fedpol nell’ambito del progetto Stupol e sono state criticate dall’Ispettorato della SG-DFGP già nel 2002 (cfr. le relative osservazioni nel rapporto esplicativo allegate alle presenti spiegazioni, disponibile in tedesco e francese). Infine, sapendo che una legge dovrebbe ridefinire i diritti d’accesso online di fedpol e mirando quanto prima a una maggiore trasparenza della normativa in materia, le autorizzazioni alla procedura di richiamo concesse all’Ufficio federale di polizia devono dapprima essere definite a livello di ordinanza (cfr. art. 20 cpv. 2 AP-OVOSTRA), in un disciplinamento provvisorio (in applicazione dell’art. 367 cpv. 3 nCP). Tutte le disposizioni a livello di ordinanza che disciplinano i diritti di consultazione andranno quindi trasferite a livello di legge (cfr. le osservazioni relative all’art. 20 AP-OVOSTRA) nell’ambito della rielaborazione completa del diritto in materia di casellario giudiziale precedentemente citata.