Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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Una volta registrata la conclusione del procedimento e trasmessi i dati all’UST, sono eliminati automaticamente dal sistema anche tutti i dati concernenti il procedimento (allora) pendente (art. 7a cpv. 3 e 10 cpv. 1 lett. c AP-OVOSTRA). Una volta iscritta la conclusione del procedimento, da VOSTRA non risulta quindi in nessun modo che in precedenza era pendente un procedimento.

I dati su sentenze soggette all’obbligo di iscrizione (cfr. art. 18) non devono essere iscritti due volte nel casellario. Nel caso di sentenze soggette all’obbligo di iscrizione, in occasione della comunicazione della conclusione del procedimento sarà dunque indicato soltanto se si tratta di una sentenza di assoluzione o di una condanna nonché il rispettivo numero sistematico della sentenza, che VOSTRA ha assegnato in modo progressivo (art. 7a cpv. 1 lett. a e b).

Per consentire una valutazione statistica completa dei procedimenti iscritti per crimini e delitti, sono iscritte, in forma semplificata, anche le seguenti conclusioni di procedimenti:

- lettera c: la menzione di un’eventuale sentenza di assoluzione. Si tratta di

sentenze di assoluzione che non prevedono alcuna sanzione (art. 366 cpv. 2 lett. a nCP) o che sulla base dell’articolo 8 lettera c non sono soggette all’obbligo di iscrizione;

- lettera d: la menzione di un’eventuale condanna non soggetta all’obbligo di

iscrizione. Si tratta di condanne in cui non è stata inflitta alcuna sanzione (art. 366 cpv. 2 lett. a nCP e art. 8 lett. b AP-OVOSTRA);

- lettera e: la disposizione di un’eventuale sospensione e il motivo di tale

sospensione (lett. h n. 1).

Articolo 8 Iscrizioni escluse

Il vigente articolo 12 contiene diversi disciplinamenti che in futuro risulteranno già dalla legge. Per una maggiore chiarezza e accessibilità, molti di questi disciplinamenti vanno ripresi nella nuova ordinanza. La normativa è inoltre integrata con precisazioni supplementari.

- L’articolo 8 lettera a AP-OVOSTRA sancisce ora nella legge ciò che valeva già

sulla base dell’attuale prassi in materia di casellario giudiziale, ossia che le violazioni delle disposizioni del diritto cantonale non sono iscritte nel casellario (cfr. il commento all’art. 3 cpv. 1 lett. a e b AP-OVOSTRA).

- L’articolo 12 lettera a della vigente ordinanza, secondo cui non sono iscritte le

condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena o si è esentato dalla medesima, è mantenuta (art. 8 lett. b AP-OVOSTRA). Le rispettive conclusioni di procedimenti di cui all’articolo 7a sono tuttavia repertoriate e trasmesse all’UST a fini statistici (cfr. la rispettiva riserva nell’art. 8 lett. b). Il contenuto di tale disposizione consegue dall’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP. La rinuncia all’iscrizione non concerne tuttavia i casi in cui è ordinata una rinuncia alla punizione nell’ambito di una grazia o di un’amnistia (cfr. le osservazioni relative al

n. 5.12 nell’allegato 1 all’OVOSTRA).

- Dall’articolo 366 capoverso 2 lettera a nCP risulta tuttavia necessario iscrivere

anche le sentenze di assoluzione se è stata inflitta una sanzione. L’iscrizione è senza dubbio sensata se è stata emessa una sentenza di assoluzione per