Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
l’articolo 19 capoverso 1 AP-OVOSTRA prevede un obbligo di comunicazione da parte dell’autorità che iscrive la revoca. Lo stesso vale per analogia nel caso di sentenze emesse da tribunali militari e sentenze secondo il diritto penale minorile.
L’articolo 19 capoverso 2 AP-OVOSTRA formula con maggior chiarezza e precisa il disciplinamento di cui all’articolo 22 capoverso 2 della vigente ordinanza.
Così come il capoverso 1, anche la normativa di cui all’articolo 22 capoverso 3 della vigente ordinanza non è più indispensabile, poiché il tribunale che giudica il nuovo reato è competente anche per la revoca e il ripristino dell’esecuzione (art. 62a cpv. 1, 63a cpv. 3, 64a cpv. 3, 89 cpv. 2 e 6 nCP; art. 31 cpv. 1 DPMin) e può inoltre pronunciare una pena unica (art. 62a cpv. 2 e 89 cpv. 6 nCP; art. 31 cpv. 2 DPMin). Come secondo l’articolo 19 capoverso 1 AP-OVOSTRA, una comunicazione è tuttavia necessaria se non è pronunciata una pena unica, poiché l’esecuzione deve essere di competenza del Cantone il cui tribunale ha inflitto la pena revocata (cfr. art. 10 cpv. 2 e 3 AP-OCP).
L’articolo 19 capoverso 4 AP-OVOSTRA cerca di formulare con maggior chiarezza il disciplinamento di cui all’articolo 22 capoverso 3 periodo 2 della vigente ordinanza.
Sezione 6: Accesso ai dati di VOSTRA
La sezione 6 dell’AP tratta ora nello stesso capitolo tutte le disposizioni relative all’accesso ai dati di VOSTRA mediante estratto del casellario giudiziale.
- Le norme concernenti l’accesso da parte delle autorità svizzere mediante
procedura di richiamo (prima disciplinato in parte nell’art. 3 cpv. 3 della vigente ordinanza) e mediante la richiesta scritta di estratti del casellario giudiziale (prima disciplinata nell’art. 3 cpv. 4 della vigente ordinanza) si trovano ora agli articoli 20 e 21 AP-OVOSTRA.
- L’accesso da parte delle autorità straniere e dei privati (prima disciplinati negli art.
24-26 della vigente ordinanza) sono ora regolamentati negli articoli 22-24 AP-OVOSTRA.
(Nell’ambito della prevista revisione del diritto in materia di casellario giudiziale a livello di CP, dovranno essere rielaborate le basi legali in senso formale e singole disposizioni dell’ordinanza dovranno essere estese a livello di legge.)
Articolo 20 Accesso mediante procedura di richiamo Capoverso 1
In linea di massima l’articolo 367 capoverso 2 nCP (che corrisponde all’art. 360bis cpv. 2 CP) è determinante per l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del casellario giudiziale concernenti le sentenze. Finora tale normativa del CP è stata ripresa nell’ordinanza sul casellario giudiziale (cfr. art. 3 cpv. 3 della vigente ordinanza). In futuro non sarà più così.
Anche la consultazione online dei dati del casellario giudiziale concernenti procedimenti penali pendenti è già disciplinata a livello di legge (art. 367 cpv. 4 nCP).