Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 25Fedlex · Rapporto esplicativo
- Siccome nelle leggi federali è opportuno non rinviare al diritto sancito da ordinanze, lo scopo menziona la norma (art. 22 cpv. 1 LMSI) che contiene una definizione generale della cerchia di persone da proteggere. L’obbligo di proteggere le rappresentanze estere o le organizzazioni internazionali consegue del resto dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche rispettivamente consolari del 1961 rispettivamente del 1963 (RS 0.191.01 e 0.191.02).
- Il presente scopo prevede un accesso al casellario giudiziale soltanto per la protezione delle persone ma non degli edifici. Ciò è voluto, poiché, in primo luogo, proteggendo le persone quando si trovano in un edificio si protegge automaticamente anche l’edificio stesso e, in secondo luogo, in base alle informazioni fornite dai rispettivi servizi specializzati, per la semplice protezione degli edifici non sono necessari estratti del registro.
Tuttavia, in tal modo i diritti d’accesso del SFS non sono definiti in modo soddisfacente, poiché quest’ultimo auspicherebbe un accesso online e un accesso ai dati concernenti procedimenti penali pendenti. Tali questioni andranno esaminate nell’ambito del rinnovo complessivo del diritto in materia di casellario giudiziale.
- Siccome in seguito alla revisione della Parte generale del CP verrà a cadere la
cancellazione delle sentenze nel casellario giudiziale e gli estratti rilasciati a privati conterranno soltanto sentenze per crimini nonché interdizioni dell’esercizio di una professione, occorre adeguare l’articolo 8 della legge sugli avvocati (legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati; LLCA; RS 935.61) relativo alle condizioni per l’iscrizione nel registro degli avvocati (cfr. messaggio del 26 ottobre 2005; FF 2005 5907). Come misura accompagnatoria all’attuazione del nuovo disciplinamento nella legge sugli avvocati, l’articolo 21 lettera j AP-OVOSTRA permette all’autorità di sorveglianza secondo la legge sugli avvocati di accedere ai dati concernenti sentenze.
Articoli 22-24
Gli articoli 22-24 AP-OVOSTRA riprendono gli articoli 24-26 della vigente ordinanza – con lievi correzioni redazionali.
Le modifiche più importanti consistono nel fatto che nei titoli degli articoli 22 e 23 al posto di «rilascio» è utilizzato il termine «estratti rilasciati» e che l’articolo 23 AP-OVOSTRA (contrariamente all’art. 25 cpv. 4 della vigente ordinanza) rinuncia a precisare quali dati non sono contenuti nell’estratto; questo risulta infatti già dalla legge. Inoltre, non è ripreso il rinvio di cui all’articolo 26 capoverso 3 della vigente ordinanza secondo cui la tassa può essere condonata nei casi di provata indigenza, poiché tale fatto risulta già dall’articolo 13 dell’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1).