Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo
stessa ha accesso a tali dati (un corrispondente servizio di collegamento presso fedpol è competente per il trasferimento dei dati; non è previsto alcun collegamento diretto dell’Europol al casellario giudiziale svizzero). Tuttavia, per lo scambio di dati con l’Europol non sono rilevanti tutti gli scopi di accesso di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-f AP-OVOSTRA, bensì soltanto quelli di cui alle lettere a e b.
- Inoltre, per l’Europol vigono naturalmente anche le altre restrizioni di accesso
menzionate nel nuovo articolo 351noviesCP (previste da trattati internazionali e dal diritto interno), come è espresso nell’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA mediante la formulazione «in virtù dell’articolo 351noviesCP». Così, prima di trasmettere i dati, l’Europol andrebbe sempre informata che anch’essa sottostà in particolare alle regole relative alla registrazione e alla trasmissione di cui all’articolo 17 capoversi 5 e 6 AP-OVOSTRA. L’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA non può includere, sotto il profilo redazionale, tutte le regole di trattamento applicabili. La formulazione scelta chiarisce pur sempre che i dati del casellario giudiziale sono importanti anche per lo scopo dello scambio di dati con l’Europol.
- Si rileva infine che, in virtù del nuovo articolo 351noviesCP, un’estensione dei diritti
d’accesso a VOSTRA di fedpol conformemente all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-f comporta sempre anche un’estensione dei diritti d’accesso dell’Europol.
Articolo 21 Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta
Tale disposizione corrisponde in ampia misura all’articolo 3 capoverso 4 della vigente ordinanza.
Secondo l’articolo 17 LPD, anche questa forma di trattamento dei dati richiede una base legale in una legge in senso formale. Nell’ambito del presente adeguamento dell’ordinanza si rinuncia tuttavia a disciplinare in tal senso a livello di legge il trattamento dei dati del casellario giudiziale, poiché ciò comporterebbe una nuova modifica della Parte generale del CP.
L’articolo 21 AP-OVOSTRA contiene le novità seguenti rispetto alla normativa prevista dalla vigente ordinanza.
- A tutte le autorità è assegnato un chiaro scopo di trattamento, che di norma
consegue dall’articolo 365 capoverso 2 nCP. Questo non vale per poche autorità, cui il CP non attribuisce uno scopo (cfr. lett. g e i).
La mancata attribuzione di autorità e scopo ha comportato continui problemi di interpretazione proprio in relazione alle autorità di cui alla lettera f (controlli di sicurezza cantonali). Tali incertezze sono ora eliminate; dalla formulazione emerge senza ombra di dubbio che possono essere intesi soltanto controlli di sicurezza secondo l’articolo 19 capoverso 2 LMSI (RS 120.0) e l’articolo 7 OCSP (RS 120.4).
- La lettera b precisa che soltanto le autorità amministrative che pronunciano
decisioni penali possono richiedere un estratto del casellario.
- Nel caso del servizio federale menzionato nella lettera i, competente per
l’esecuzione della sezione 5 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, si tratta del Servizio federale di