Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

1. Dati personali

Il numero 1 dell’AP-Allegato 1 a VOSTRA si basa sull’articolo 16 capoverso 1 della vigente ordinanza.

Occorre rimandare al numero 1.12 secondo cui nell’annotazione di trattamento possono essere iscritte informazioni supplementari per l’identificazione esatta di persone. Tale campo di testo libero è indispensabile per documentare accertamenti dispendiosi in occasione dell’identificazione di persone e rendere attenti gli utenti sui casi problematici. Ad esempio, può accadere che qualcuno – provvisto di un documento d’identità rubato – delinqua sotto falso nome. Dato che il vero nome non è noto, questa persona è iscritta nel casellario giudiziale con i dati personali falsi, altrimenti non sarebbe possibile registrare il reato. Tuttavia, se il casellario informatizzato è consultato per avere informazioni sulla vera persona, con il rispettivo nome, il sistema trova un riscontro e i reati commessi dalla persona con i dati personali falsi sono attribuiti all’altra persona. Questo equivoco in occasione dell’identificazione può essere chiarito soltanto con un confronto delle impronte digitali. Tali ricerche sono costose e – se in VOSTRA non figura una menzione corrispondente (ad esempio indicando il numero del passaporto) – dovrebbero essere ripetute di volta in volta. Proprio in occasione delle consultazioni online è importante che il sistema informi l’autorità che procede alla consultazione in merito a possibili informazioni errate, prima che questa tragga conclusioni affrettate. Tale annotazione di trattamento è gestita a livello centrale dal servizio dell’UFG preposto al casellario giudiziale. Le altre autorità collegate possono vedere ma non mutare l’annotazione di trattamento. Le autorità che richiedono per scritto informazioni dal casellario giudiziale sono informate dal servizio di coordinamento o dal servizio dell’UFG preposto al casellario giudiziale in merito al contenuto dell’annotazione di trattamento nel caso in cui ci fossero problemi in occasione della consultazione.

Il numero 1.15 (prima art. 16 cpv. 1 lett. n) specifica che occorre iscrivere non soltanto la data dell’ultima mutazione, bensì anche quella della prima iscrizione.

Il numero 1.16 contiene un nuovo campo di dati in cui è possibile iscrivere cognomi precedenti. Tale informazione può essere necessaria per attribuire i reati commessi da una determinata persona anche dopo il cambiamento di cognome.

2. Dati concernenti false identità

La normativa vigente (art. 16 cpv. 2) è ripresa tale e quale.

3. Dati su procedimenti pendenti

Tale normativa è in linea con il diritto vigente (art. 16 cpv. 3), ma è stata adeguata al fatto che in futuro saranno iscritti tutti i procedimenti pendenti per crimini e delitti e non più solo le richieste di consultazione (nell’ambito di un procedimento pendente).

Ora sono pertanto registrati anche la notifica del procedimento (n. 3.2), il periodo della presunta perpetrazione del reato (n. 3.6) nonché – a fini statistici – lo stato del procedimento (n. 3.7).

Il numero 3.5 (prima art. 16 cpv. 3 lett. e) precisa che sono iscritte svariate imputazioni. Oggigiorno nel casellario giudiziale possono essere iscritte soltanto due imputazioni (risp. disposizioni di legge) nel caso di procedimenti pendenti. In numerosi casi l’imputato è tuttavia accusato di svariati reati. Sarebbe sensato che