Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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un estratto può essere desunto già dall’autorizzazione al trattamento dei dati. Tuttavia, per ragioni di chiarezza, è menzionato esplicitamente nell’ordinanza.

Il nuovo articolo 12 capoverso 1 lettera d sollecita i servizi di coordinamento ad aiutare l’Ufficio federale a controllare il trattamento dei dati. Ad esempio, in singoli casi, i servizi di coordinamento trasmettono alcune sentenze giudiziarie all’Ufficio federale, affinché quest’ultimo possa controllare se i dati sono stati iscritti correttamente nel casellario giudiziale (cfr. anche art. 2 cpv. 4 AP-OVOSTRA).

Articolo 13 Compiti del servizio di coordinamento della giustizia militare

Si tratta della «Cancelleria dei Tribunali militari» a Berna. Finora la vigente ordinanza menzionava il servizio di coordinamento della giustizia militare soltanto nell’articolo 20 capoverso 2 – come destinatario delle comunicazioni delle autorità della giustizia militare. L’articolo 13 AP-OVOSTRA chiarisce che le autorità della giustizia militare dispongono di un proprio servizio di coordinamento.

Articoli 14-15

Gli articoli 14-15, collocati secondo un nuovo ordine sistematico, corrispondono all’articolo 3 capoversi 1 e 2 in combinato disposto con gli articoli 19 e 20 della vigente ordinanza. Tali disposizioni stabiliscono quali autorità – indipendentemente dai servizi menzionati agli articoli 11-13 AP-OVOSTRA – possono iscrivere online dati in VOSTRA (art. 14 AP-OVOSTRA) e quali autorità comunicano i dati a un altro servizio per iscrizione (art. 15 AP-OVOSTRA).

Il motivo di tale nuovo collocamento risiede nel fatto che tutte le disposizioni che disciplinano i compiti collegati all’iscrizione dei dati dovrebbero figurare – nella misura del possibile – nella medesima sezione.

Secondo la legge sulla protezione dei dati, i principi del trattamento di dati personali degni di particolare protezione nonché l’accesso a dati personali mediante procedura di richiamo devono essere disciplinati in una legge in senso formale. La normativa di cui agli articoli 14 segg. AP-OVOSTRA andrebbe pertanto disciplinata anche a livello di CP (per quanto concerne la revisione del diritto in materia di casellario giudiziale si vedano le osservazioni nel n. 2.1).

Articolo 14 Altre autorità autorizzate all’iscrizione online

Dagli articoli 11-13 AP-OVOSTRA risulta che vi sono autorità che, in virtù della loro specifica funzione di coordinamento, devono disporre di un collegamento online per l’iscrizione dei dati, ossia:

- il servizio dell’UFG preposto al casellario giudiziale (cfr. art. 11 cpv. 1 AP-

OVOSTRA; attualmente tale diritto è disciplinato nell’art. 3 cpv. 1 lett. a della vigente ordinanza);

- i servizi di coordinamento cantonali (cfr. art. 12 cpv. 1 lett. a AP-OVOSTRA;

attualmente tale diritto è disciplinato nell’art. 3 cpv. 1 lett. e della vigente ordinanza);

- il servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 13 cpv. 1 lett. a AP-

OVOSTRA; l’ordinanza vigente non menziona da nessuna parte il suo diritto al trattamento online dei dati).