Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo
Vi sono tuttavia altri servizi per i quali la possibilità di collegamento online per il trattamento dei dati, sebbene prevista dalla legge, non è mai stata effettivamente concretizzata (ad es. a causa della bassa frequenza di consultazione). Tali servizi sono elencati all’articolo 14 AP-OVOSTRA e sono:
- le autorità della giustizia penale (cfr. art. 14 lett. a AP-OVOSTRA; attualmente tale
diritto consegue dall’art. 3 cpv. 1 lett. b della vigente ordinanza). Tra di esse figurano ad esempio i tribunali penali, gli uffici dei giudici d’istruzione e i ministeri pubblici cantonali nonché il Tribunale penale federale, l’Ufficio dei giudici istruttori federali e il Ministero pubblico della Confederazione;
- le autorità della giustizia militare (cfr. art. 14 lett. b AP-OVOSTRA; attualmente
tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 1 lett. c della vigente ordinanza). Tuttavia, oggigiorno tale diritto al collegamento non è esercitato. Oggi sia i tribunali della giustizia militare sia i giudici istruttori militari e l’Ufficio dell’Uditore in capo non sono collegati a VOSTRA e rientrano pertanto nell’articolo 15 capoverso 2 AP-OVOSTRA;
- le autorità preposte all’esecuzione penale (cfr. art. 14 lett. c AP-OVOSTRA;
attualmente tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 1 lett. d della vigente ordinanza).
Articolo 15 Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione
L’articolo 15 AP-OVOSTRA chiarisce dove le autorità non collegate direttamente devono comunicare i loro dati destinati all’iscrizione in VOSTRA.
- Le autorità cantonali della giustizia penale e quelle preposte all’esecuzione penale
non collegate comunicano i loro dati ai servizi di coordinamento cantonali (cfr. art. 15 cpv. 1 AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 2 lett. a in combinato disposto con l’art. 19 della vigente ordinanza).
- Attualmente tutte le autorità della giustizia militare comunicano i loro dati al
servizio di coordinamento della giustizia militare (cfr. art. 15 cpv. 2 AP-OVOSTRA; attualmente tale diritto consegue in primo luogo dall’art. 20 cpv. 2 della vigente ordinanza, sebbene tale disposizione parli soltanto dei «tribunali militari»).
- Le autorità della giustizia penale della Confederazione non collegate –
attualmente l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGIF) e il Tribunale penale federale – comunicano i loro dati all’UFG (cfr. art. 15 cpv. 3 AP-OVOSTRA; oggigiorno tale diritto consegue dall’art. 3 cpv. 2 lett. a e b della vigente ordinanza; erroneamente l’art. 20 cpv. 1 della vigente ordinanza non menziona l’UGIF). L’articolo 15 capoverso 3 AP-OVOSTRA (diversamente dall’art. 3 cpv. 2 lett. b della vigente ordinanza) non menziona più in modo particolare il Tribunale penale federale. Tale modifica presenta il vantaggio che in futuro il Tribunale penale federale potrà essere collegato online al casellario (cosa che attualmente non è ancora possibile visto il numero troppo esiguo di consultazioni) senza che sia necessario modificare l’ordinanza (sulla base dell’art. 14 lett. a AP-OVOSTRA).
- Anche le autorità amministrative della Confederazione che pronunciano decisioni
penali comunicano i loro dati all’UFG (cfr. art. 15 cpv. 3 AP-OVOSTRA; oggi questo è disciplinato nell’art. 3 cpv. 2 lett. c della vigente ordinanza). Attualmente nessuna di queste autorità dispone di un collegamento online. Dato che non si tratta di autorità della giustizia penale, un’iscrizione online dei dati non è possibile