Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
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- L’articolo 12 lettera f della vigente ordinanza, concernente le pene regolamentari
e disciplinari, consegue dall’articolo 366 capoverso 2 nCP ed è mantenuta per ragioni di chiarezza (lett. f AP).
- L’articolo 12 lettera g della vigente ordinanza, concernente le spese, è – oltre alla
lettera d – l’unico disciplinamento che non risulta chiaramente dalla legge (lett. g AP).
Articolo 9 Dati
La presente disposizione si fonda sull’articolo 17 capoverso 2 della vigente ordinanza e rinvia agli allegati all’ordinanza VOSTRA. A differenza della vigente ordinanza VOSTRA, i singoli dati non sono più disciplinati in un articolo separato (cfr. art. 16 vigente OVOSTRA), bensì in un avamprogetto di allegato 1 all’OVOSTRA. Inoltre, la rappresentazione schematica dei diritti d’accesso di cui agli avamprogetti di allegato 2 e 3 all’OVOSTRA non illustra soltanto i diritti d’accesso online, bensì anche i dati a cui le autorità possono accedere previa richiesta scritta.
Il cardine del diritto di trattamento continua tuttavia a conseguire dalle pertinenti disposizioni della legge e dell’ordinanza VOSTRA. Gli AP di allegato 2 e 3 non sono in grado di conferire autorizzazioni a sé.
Sezione 4: Eliminazione dei dati da VOSTRA
Articolo 10
L’articolo 369 nCP sarà determinante per l’eliminazione dell’iscrizione. Sulla base di tale disposizione, le disposizioni sono eliminate una volta decorso un determinato termine.
Per contro, il diritto vigente disciplina l’eliminazione soltanto nell’articolo 14 dell’ordinanza, che prevede anche motivi di eliminazione non fondati sulla decorrenza di un determinato termine (art. 14 lett. a e g della vigente OVOSTRA). Tali motivi supplementari devono essere ripresi nelle lettere a e b dell’articolo 10 capoverso 1 della nuova ordinanza.
L’eliminazione dei procedimenti pendenti non è disciplinata nel nuovo CP. L’articolo 366 capoverso 4 nCP dice soltanto che nel casellario sono registrati i procedimenti penali pendenti. L’iscrizione deve dunque essere eliminata quando i procedimenti non sono più pendenti. Tale fatto va esplicitato nel nuovo articolo 10 capoverso 1 lettera c AP-OVOSTRA. In VOSTRA non vi è quindi traccia del procedimento penale concluso. Sarebbe sensato che VOSTRA, una volta decorso un determinato periodo di tempo (p. es 2 anni), invitasse automaticamente l’autorità competente a verificare l’esattezza di un’iscrizione, in modo da individuare dati su procedimenti penali pendenti che erroneamente non sono stati eliminati. Una pertinente normativa sarà disciplinata nel regolamento per il trattamento non appena sarà effettuata la rispettiva programmazione.
In tale contesto, occorre tuttavia rilevare che un procedimento concluso con una decisione di merito ed eliminato dal casellario può essere riavviato in un secondo