Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
2. Commento ai singoli adeguamenti
2.1 Ad articoli 1-3 della vigente ordinanza VOSTRA
Gli articoli 1-3 della vigente ordinanza VOSTRA ripetono, in forma in parte leggermente modificata e completata, alcune disposizioni del Codice penale. La nuova ordinanza VOSTRA non deve più riprendere le corrispondenti disposizioni della riveduta Parte generale del CP, bensì deve limitarsi a disciplinare i dettagli della legge.
Articolo 1 della vigente OVOSTRA
Tale disposizione corrisponde agli articoli 359 capoverso 1 e 360 capoverso 1 CP. La normativa è ora contenuta negli articoli 365 capoverso 1 e 366 capoverso 1 nCP. Non è necessario riprenderla nella nuova ordinanza VOSTRA.
Articolo 2 della vigente OVOSTRA
Tale disposizione ricalca in ampia misura l’articolo 359 capoverso 2 CP (ora art. 365 cpv. 2 nCP). Sebbene non siano contenute nella legge, alcune precisazioni1 sono ovvie o non sono più necessarie secondo il nuovo diritto. Appare inoltre problematico completare il testo – chiaro – della legge in un’ordinanza senza una corrispondente competenza di delega (p. es. disciplinamento dei diritti d’accesso senza la base dell’art. 360biscpv. 3 CP). Anche il vigente articolo 2 dell’ordinanza non è pertanto ripreso in questa forma.
L’articolo 3 OVOSTRA disciplina l’iscrizione e la consultazione di dati del casellario giudiziale.
- Il CP non disciplina l’iscrizione diretta dei dati del casellario giudiziale (cpv. 1), la
notificazione dei dati (cpv. 2) e la consultazione dei dati previa richiesta scritta (cpv. 4). Tali problematiche sono dunque mantenute nell’OVOSTRA, anche se secondo un nuovo ordine sistematico (art. 11 cpv. 1, art. 12 cpv. 1 lett. a, art. 13 cpv. 1 lett. a, art. 14, 15 e 21 AP-OVOSTRA). La normativa dell’OVOSTRA relativa agli estratti scritti rilasciati alle autorità non è tuttavia disciplinata in modo conforme alle prescrizioni. I dati del casellario giudiziale sono infatti dati personali degni di particolare protezione giusta l’articolo 3 lettera c numero 4 della legge sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1), per il trattamento dei quali è necessario un fondamento giuridico in una legge in senso formale conformemente all’articolo 17 capoverso 2 LPD. Nell’ambito del presente adeguamento dell’ordinanza, si
1Concerne le differenze seguenti:
- (lett. a) espletamento di procedimenti penali cantonali e federali, in particolare anche di
procedimenti penali amministrativi, procedimenti della giustizia militare e procedimenti del Tribunale penale federale;
- (lett. c) esecuzione delle pene e delle misure, in particolare modifica o revoca delle misure e
pianificazione dell’esecuzione;
- (lett. e) pronuncia o revoca delle misure d’allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della
legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d’espulsione e d’allontanamento dal territorio svizzero, in particolare di espulsioni