Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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a reati sottoposti a tale obbligo, occorresse iscrivere soltanto le «condanne» o anche «le sentenze di assoluzione con una misura». Come illustrato in precedenza, l’AP-OVOSTRA ha optato per la prima variante (iscrizione soltanto in caso di condanna). Il fatto che – come prima – non occorra in genere prendere in considerazione le sentenze di assoluzione semplifica in certo qual modo l’iscrizione. Alla base della soluzione pacchetto vi è tuttavia anche l’idea che una sentenza costituisca un tutt’uno, la cui eloquenza risulta modificata tralasciando singole parti del dispositivo della sentenza. L’autorità che procede all’iscrizione dovrebbe pertanto provvedere affinché una misura non venga registrata in caso di assoluzione non soggetta all’obbligo di iscrizione per una contravvenzione, se tale misura è stata ordinata soltanto sulla base della rispettiva contravvenzione.

- La questione dell’iscrizione di reati previsti dal diritto cantonale (art. 3 cpv. 1 lett. a e b AP-OVOSTRA)

L’attuale quadro legale non consente di chiarire se occorre iscrivere nel casellario giudiziale anche le violazioni delle norme penali cantonali.

Il quadro legale è chiaro soltanto per quanto concerne l’iscrizione di contravvenzioni: l’articolo 366 capoverso 2 lettera b nCP riprende la formulazione dell’attuale articolo 360 capoverso 2 lettera b CP secondo cui – a determinate condizioni3– vanno iscritte nel casellario soltanto le condanne per contravvenzioni al diritto federale. Secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’attuale OVOSTRA, tale restrizione dell’obbligo di iscrizione alle contravvenzioni al diritto federale vale anche per le «contravvenzioni non soggette all’obbligo di iscrizione» giudicate nella stessa sentenza insieme a reati sottoposti all’obbligo di iscrizione.

Per contro, il testo di legge non è abbastanza preciso per quanto concerne la registrazione di crimini e delitti: l’articolo 360 capoverso 2 lettera a CP (risp. art. 366 cpv. 2 lett. a nCP) esige soltanto che siano iscritte le condanne per «crimini e delitti». La legge e l’ordinanza VOSTRA non specificano tuttavia se con l’espressione «crimini e delitti» si intendono soltanto norme legali emanate dal legislatore federale o anche norme penali cantonali, a condizione che siano adempiuti i criteri di commisurazione previsti dal diritto federale per i crimini (cfr. art. 10 cpv. 2 nCP; risp. art. 9 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 35 CP) e i delitti (cfr. art. 10 cpv. 3 nCP; risp. art. 9 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 36 CP).

L’attuale prassi in materia di casellario giudiziale non prevede l’iscrizione di reati cantonali. Negli ultimi tempi, il casellario giudiziale è stato tuttavia sempre più confrontato con richieste di modifica di tale prassi. Visto che in caso di crimini o delitti l’articolo 360 capoverso 2 lettera a CP non restringe – contrariamente a quanto avviene per le contravvenzioni – l’obbligo di iscrizione ai reati previsti «dal Codice penale o da altre leggi federali», è stato argomentato che anche un reato secondo il diritto cantonale deve essere designato come «crimine» se per tale reato è prevista una pena di reclusione (secondo la nuova Parte generale del CP: se per tale reato cantonale è prevista una pena detentiva superiore a tre anni). Seguendo la stessa logica, un reato secondo il diritto cantonale deve essere designato come «delitto» se per tale reato è comminata una pena detentiva

3 Cfr. le osservazioni relative all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numeri 1 e 2 AP-OVOSTRA (risp. art.

9 cpv. 1 lett. b e c dell’attuale OVOSTRA).