Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri

Il numero 6 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA riprende l’articolo 16 capoverso 6 della vigente ordinanza. Il numero 6.1 chiarisce che per una consultazione occorre inserire nel sistema anche i dati personali.

Ora nell’articolo 11 capoverso 3 AP-OVOSTRA figura anche una rispettiva regola di trattamento.

AP-Allegato 2 e AP-Allegato 3

L’AP-Allegato 2 all’OVOSTRA illustra i diritti di trattamento delle autorità federali e l’AP-Allegato 3 quelli delle autorità cantonali in relazione ai singoli dati di cui all’allegato 1. Contrariamente all’allegato 1 della vigente ordinanza, tali tabelle non si riferiscono soltanto agli accessi online, bensì disciplinano ora anche i diritti d’accesso previa richiesta scritta di cui all’articolo 21 AP-OVOSTRA.