Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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Sezione 7: Diritti d’accesso delle persone interessate

Articolo 25

Tale disposizione riprende l’articolo 27 della vigente ordinanza, sebbene i principi di tale diritto d’accesso siano ora già definiti nell’articolo 370 nCP. Per questo motivo, occorrerebbe disciplinare più dettagliatamente soltanto le condizioni per la presentazione della domanda (che deve avvenire per scritto e comprovando la propria identità). Il capoverso 1 precisa che valgono anche le restrizioni di cui all’articolo 9 LPD, poiché tale diritto consegue essenzialmente già dall’articolo 8 LPD. Nella prassi le informazioni in merito a procedimenti penali pendenti di cui la persona interessata non è ancora a conoscenza per motivi di segretezza potrebbero essere particolarmente delicate. Per evitare problemi in tale ambito, è prevista la sospensione dell’iscrizione del procedimento pendente conformemente all’articolo 16 capoverso 4 AP-OVOSTRA.

Il capoverso 3 precisa il modo di procedere per la comunicazione di informazioni, che in passato ha continuamente dato adito a proteste. Chiarisce che in occasione della consultazione dei dati non è possibile consultare la schermata VOSTRA, poiché in tal modo sussiste il pericolo che il richiedente prenda atto anche di dati che non lo concernono (ad esempio nel caso in cui è registrato anche un suo omonimo). Nel caso in cui una persona non è registrata, l’informazione è quindi data per via orale. Nel caso in cui in VOSTRA sono registrati dati concernenti il richiedente, all’interessato è presentato un estratto completo, che non può tuttavia essere portato a casa.

Sezione 8: Sicurezza dei dati, esigenze tecniche e ripartizione dei costi

Articolo 26 Sicurezza dei dati

L’articolo 26 AP riprende sostanzialmente l’articolo 7 della vigente ordinanza. L’ordinanza concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell’Amministrazione federale non è tuttavia più in vigore essendo stata abrogata dall’ordinanza del 26 settembre 2003 concernente l’informatica e la telecomunicazione nell’Amministrazione federale (ordinanza sull’informatica nell’Amministrazione federale; OIAF; RS 172.01.58).

Articolo 27 Verbale d’aggiornamento

L’articolo 27 AP si basa sull’articolo 8 della vigente ordinanza. L’aggiornamento di dati personali degni di particolare protezione si ispira all’articolo 10 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (RS 235.11). Secondo il punto VI B numero 8 dell’istruzione sulla sicurezza informatica in seno al DFGP (disponibile solo in tedesco), lo scopo e l’utilizzo dei verbali sono disciplinati in un regolamento per il trattamento.