Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
giudiziale, che non concernono fedpol, ma dovrebbero comunque essere colmate. Per questo motivo, si prevede di attuare il nuovo disciplinamento dei diritti d’accesso dell’Ufficio federale di polizia a livello di CP nonché la rielaborazione completa delle normative in materia di casellario giudiziale, sotto il profilo della protezione dei dati, in un progetto legislativo separato.
Per poter disporre quanto prima di un disciplinamento trasparente dei diritti d’accesso di fedpol, è proposto di fissare tali diritti d’accesso a livello di ordinanza fino all’attuazione di tali novità a livello di legge sulla base dell’articolo 367 capoverso 3 nCP (art. 360biscpv. 3 CP).
Come novità essenziale, determinati servizi dell’Ufficio federale di polizia potranno accedere ai dati del casellario giudiziale non soltanto nell’ambito di un procedimento penale avviato, bensì, entro certi limiti, anche già nell’ambito delle indagini preliminari e per determinati compiti di prevenzione nel quadro della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI, RS 120). L’accesso ai dati del casellario giudiziale è così accordato sia per i dati concernenti sentenze sia per quelli concernenti procedimenti penali pendenti.
L’estensione dei diritti d’accesso online va tuttavia apprezzata alla luce delle nuove regole di conservazione e di trasmissione di cui all’articolo 17 capoversi 5 e 6 AP-OVOSTRA volte a evitare registri ombra e ad accrescere la trasparenza della gestione dei dati.
I motivi alla base del nuovo disciplinamento dei diritti d’accesso sono illustrati nell’allegato alle presenti spiegazioni.
Siccome questo allegato non illustra tuttavia i più recenti sviluppi in relazione alla problematica dell’Europol, l’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA deve essere spiegato separatamente (cfr. comunque le osservazioni di cui al n. 2.4.3. dell’allegato).
- Il 7 ottobre 2005 l’Assemblea federale ha licenziato il decreto federale
concernente l’approvazione e l’attuazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (FF 2005 5313) accogliendo nel contempo il nuovo articolo 351noviesCP, che stabilisce sotto forma di clausola generale le condizioni alle quali i dati possono essere trasmessi all’Europol.
- Nel suo messaggio concernente l’accordo, il Consiglio federale ha espresso
l’intenzione di precisare le ordinanze che disciplinano l’accesso a dati che potrebbero rivestire interesse per l’Europol (FF 2005 888). Si tratta, tra l’altro, anche dell’accesso ai dati del casellario giudiziale e quindi dell’ordinanza VOSTRA.
- fedpol ha sottoposto al Consiglio federale una pertinente proposta di modifica
dell’OVOSTRA, che consenta l’entrata in vigore il 1° marzo 2006 dell’accordo summenzionato nonché dell’articolo 351noviesCP e delle rispettive modifiche d’ordinanza. Tale proposta non tiene tuttavia ancora conto dell’estensione dei diritti d’accesso di fedpol prevista nell’AP-OVOSTRA. L’articolo 20 capoverso 2 lettera g AP-OVOSTRA disciplina dunque, sulla base della nuova concezione di accesso, l’accesso ai dati per l’Europol.
- Secondo quanto stabilito dal nuovo articolo 351noviesCP, per l’Europol vigono le
medesime restrizioni concernenti il trattamento a cui devono sottostare i rispettivi servizi nazionali presso fedpol. Ciò significa che anche i dati del casellario giudiziale possono essere trasmessi all’Europol soltanto nella misura in cui fedpol