Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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separata delle sentenze passate parzialmente in giudicato inficerebbe anche l’eloquenza dell’estratto del registro, in particolare se la pena e i capi di condanna non fossero menzionati nella medesima sentenza.

Articolo 17 Dovere di diligenza delle autorità partecipanti e principi del trattamento dei dati

L’articolo 17 capoversi 1 e 2 AP-OVOSTRA ricalca l’articolo 5 della vigente ordinanza.

L’articolo 17 capoverso 3 AP-OVOSTRA si fonda sull’articolo 21 della vigente ordinanza.

Il capoverso 4 riprende il contenuto dei disciplinamenti dell’articolo 17 capoverso 1 della vigente ordinanza.

I capoversi 5 e 6 AP-OVOSTRA prevedono restrizioni relative alla conservazione (e alla registrazione) e alla trasmissione dei dati del casellario giudiziale tese a prevenire la costituzione dei cosiddetti registri ombra. Tali regole sono state sviluppate in vista dell’estensione dei diritti d’accesso online di fedpol (cfr. allegato relativo alle spiegazioni, n. 2.4); valgono tuttavia per tutte le autorità che ricevono informazioni dal casellario giudiziale. Data la loro importanza dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati, in futuro tali disposizioni andrebbero sancite anche a livello di legge nel CP.

Articolo 18 Obbligo d’informazione degli uffici dello stato civile e del controllo degli abitanti per la verifica delle generalità

Tale disposizione corrisponde all’articolo 23 della vigente ordinanza, tranne che per una modifica: invece che di «autorità abilitate al trattamento dei dati nel casellario» si parla di «autorità abilitate all’iscrizione», dato che l’accesso ai dati del registro dello stato civile è necessario soltanto per garantire la completezza dell’iscrizione.

Articolo 19 Comunicazione circa l’insuccesso del periodo di prova

Il disciplinamento di cui all’articolo 19 AP-OVOSTRA si basa sull’articolo 22 della vigente ordinanza.

La comunicazione di cui all’articolo 22 capoverso 1 della vigente ordinanza non è più necessaria, poiché il tribunale che giudica il nuovo reato è competente anche per la revoca della prima pena e può pronunciare una pena unica. Le pene uniche sono eseguite dal Cantone il cui tribunale ha ordinato la pena unica (art. 11 AP-OCP). Se per contro una pena con la sospensione condizionale è revocata senza che sia pronunciata una pena unica, l’esecuzione deve essere di competenza del Cantone il cui tribunale ha inflitto la pena revocata (art. 10 cpv. 1 AP-OCP). Per questi casi,

all’eliminazione della condanna. A ciò si può obiettare che la condanna è iscritta anche successivamente; inoltre, l’autore di un reato non è trattato in modo diverso nei Cantoni che non prevedono il passaggio in giudicato parziale. Un’eccezione appare opportuna soltanto laddove sono impugnati elementi della sentenza che non sono comunque iscritti nel casellario (come p. es. le spese; conclusioni civili). In tal caso non vi sarebbe nulla da obiettare se la prima sentenza (passata parzialmente in giudicato) fosse iscritta immediatamente. Ci si chiede se è necessaria una relativa precisazione nell’ordinanza.