Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

- Abbandono dell’arresto quale condizione per l’iscrizione in caso di contravvenzioni (art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 OVOSTRA):

Oggi le contravvenzioni possono essere punite con l’arresto fino a 3 mesi e/o una multa fino a 5 000 franchi (art. 39, 101, 106 CP). In futuro le contravvenzioni saranno punite soltanto con una multa o con lavoro di pubblica utilità; il limite superiore della multa è elevato a 10 000 franchi (art. 106 nCP), il lavoro di pubblica utilità può ammontare fino a 360 ore (art. 107 nCP). Siccome non vi sono più pene d’arresto, è necessario abrogare la normativa di cui alla lettera b della vigente ordinanza. Si tratta ora di trovare un nuovo equivalente per la gravità del fatto, in caso di contravvenzioni, che rimedi all’abbandono della pena d’arresto. Infatti, se il vigente obbligo di iscrizione in caso di pene d’arresto fosse semplicemente soppresso, nel casellario giudiziale non verrebbe più iscritta praticamente nessuna contravvenzione (le contravvenzioni con la particolare clausola in caso di recidiva giusta l’art. 3 cpv. 1 lett. c n. 2 AP-OVOSTRA rappresentano rare eccezioni; cfr. infra). Siamo dell’avviso che le contravvenzioni gravi che attualmente sono sanzionate con una pena d’arresto debbano continuare a essere iscritte nel casellario giudiziale. Un’iscrizione nel casellario giudiziale sarebbe giustificata anche nel caso di contravvenzioni al diritto penale accessorio per le quali sono comminate multe molto elevate (p. es. 500 000 franchi conformemente all’art. 56 della legge sulle case da gioco, RS 935.52; 50 000 franchi conformemente all’art. 61 dell’ordinanza relativa alla legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto; RS 641.201).

Occorre rilevare che fino alla fine del 1994 venivano iscritte tutte le contravvenzioni punite con multe superiori a 500 franchi. Proponiamo di ritornare a questo meccanismo originario e di iscrivere nel casellario giudiziale tutte le contravvenzioni punite con multe a partire da un determinato importo, ossia multe superiori a 5 000 franchi (art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 AP-OVOSTRA). Le multe di tale portata possono sostituire le pene d’arresto abbandonate, dato che sono iscritte contravvenzioni di un certa gravità che possono risultare determinanti per la valutazione successiva dei precedenti di un delinquente. Il limite proposto di 5 000 franchi garantisce inoltre che non vengano iscritte le multe disciplinari per contravvenzioni alle prescrizioni in materia di circolazione stradale (il limite massimo previsto per multe disciplinari è di 300 franchi; art. 1 cpv. 2 della legge sulle multe disciplinari, RS 741.03).

Nel casellario giudiziale devono inoltre essere iscritte anche le contravvenzioni gravi, punite con più di 180 ore di lavoro di pubblica utilità.

Una registrazione è dunque possibile soltanto in caso di condanna poiché la condizione d’iscrizione di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 1 corrisponde a una sanzione che può essere inflitta soltanto in caso di verdetto di colpevolezza (multa e lavoro di pubblica utilità, entrambi di un determinato ammontare minimo).

- Clausola in caso di recidiva conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 2 AP-OVOSTRA

Da un lato, nella nuova lettera c numero 2, la formulazione ambigua del vigente articolo 9 lettera c è redatta con maggiore chiarezza.