Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

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sicurezza, che è assegnato a fedpol sotto il profilo organizzativo, ma non è stato incluso nell’ispezione summenzionata e nei lavori basati su di essa (cfr. spiegazioni relative all’art. 20 cpv. 2). Sulla base dell’articolo 3 capoverso 4 lettera h della vigente OVOSTRA, il SFS può già oggi richiedere per scritto dati non cancellati concernenti sentenze. Finora la legge non definiva lo scopo di accesso vero e proprio. Tale lacuna è colmata dall’articolo 21 lettera i AP-OVOSTRA.

Le seguenti riflessioni sono alla base del tenore del nuovo scopo.

- I dati del casellario giudiziale servono al Servizio federale di sicurezza per

poter meglio valutare, in un caso concreto, la minaccia costituita da una determinata persona nei confronti di una persona da proteggere e per approntare un dispositivo di protezione individuale. Le informazioni VOSTRA rappresentano tuttavia solo un indizio tra tanti. Il fatto che il SFS debba controllare o no una persona dipende molto dal contesto e non può essere ridotto a un comune denominatore. Ci proponiamo dunque di specificare qui di seguito gli «indizi» dell’esistenza di una situazione di pericolo secondo l’articolo 21 lettera i AP-OVOSTRA. Tali indizi possono essere:

o il fatto che qualcuno abbia accesso diretto o indiretto a persone degne di protezione o a edifici in cui tali persone risiedono (p. es. dipendenti di una ditta di party service, personale di pulizia, baby-sitter o autisti di magistrati svizzeri, ma eventualmente anche familiari stretti di tali persone). Il controllo del SFS può riguardare sia una persona in contatto diretto con una persona degna di protezione sia i suoi parenti o amici;

o il fatto che qualcuno viva nelle immediate vicinanze di un edificio in cui risiedono persone degne di protezione (p. es. un’ambasciata o il domicilio privato di un consigliere federale);

o il fatto che qualcuno abbia «minacciato» verbalmente o per scritto una persona degna di protezione. In tal caso non è necessario che la minaccia sia perseguibile penalmente. Diffamazioni diffuse possono essere sufficienti. Ci si può chiedere perché le inchieste in merito a minacce secondo la fattispecie legale dell’articolo 180 CP sono condotte dal Servizio federale di sicurezza e non dalle competenti autorità di perseguimento penale. Il motivo risiede nel fatto che spesso i politici, per non peggiorare la situazione, non hanno interesse a esporsi ulteriormente presentando una denuncia penale formale. Esiste infatti il pericolo che l’avvio di un procedimento penale spinga la persona in questione ad attuare le sue minacce. È quindi meglio agire con cautela.

- La definizione dello scopo di accesso rimane inevitabilmente un po’ vaga.

Tuttavia, lo scopo scelto chiarisce pur sempre che deve esistere un potenziale pericolo insito nel legame tra la persona da proteggere e la persona controllata. I dati del casellario giudiziale possono essere consultati soltanto se si tratta di scongiurare un pericolo nei confronti di persone per le quali possono essere ordinate misure di protezione. Nell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF, RS 120.72) il Consiglio federale ha stabilito chi figura tra le persone degne di protezione. Si tratta di:

a. parlamentari federali nell’esercizio del loro mandato;

b. magistrati della Confederazione;

c. agenti della Confederazione particolarmente esposti al pericolo;

d. persone protette in virtù del diritto internazionale.