Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
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tempo e deve essere iscritto nel casellario (ad es. quando una sentenza di merito è cassata da un’istanza di ricorso e rinviata all’istanza precedente per nuovo giudizio).
Il nCP non prevede alcun disciplinamento esplicito per l’eliminazione di pene con la sospensione condizionale parziale. Tuttavia, siccome i termini esistenti sono classificati in linea di massima in base alla gravità della colpa e la parte della pena non sospesa condizionalmente non può mai eccedere quella con la sospensione condizionale come stabilito dall’articolo 43 capoverso 2 nCP, è giustificato applicare a tali sentenze il termine di 10 anni previsto per le pene con la sospensione condizionale. La necessaria precisazione è inserita nell’articolo 10 capoverso 2 AP-OVOSTRA.
Excursus in merito all’articolo 15 della vigente ordinanza
Tale disposizione sulla «cancellazione» di sentenze straniere può essere stralciata, poiché la riveduta Parte generale del CP non prevede più l’istituto della cancellazione. Inoltre, non è necessario prevedere un’autorità incaricata «dell’eliminazione» di sentenze straniere. L’eliminazione sarà eseguita dal casellario giudiziale informatizzato stesso.
Sezione 5: Autorità partecipanti a VOSTRA e i loro compiti
Articolo 11 Compiti dell’UFG
Il nuovo articolo 11 AP-OVOSTRA elenca i compiti dell’UFG relativi all’iscrizione dei dati (cpv. 1) nonché al trattamento di richieste di estratto di VOSTRA (cpv. 2) o di casellari giudiziali stranieri (cpv. 3). Tali compiti non sono nuovi, ma sono stati riordinati e precisati sotto il profilo sistematico.
L’articolo 11 capoverso 3 definisce inoltre a livello di ordinanza la prassi attuale in materia di casellario giudiziale in relazione al trattamento dei dati concernenti richieste a casellari giudiziali stranieri di cui al numero 6 dell’AP-Allegato 1 all’OVOSTRA.
L’articolo 11 capoverso 4 AP-OVOSTRA, che ha per oggetto la comunicazione spontanea all’estero delle iscrizioni, riprende l’articolo 13 della vigente ordinanza, con lievi adeguamenti redazionali.
Articolo 12 Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali
L’articolo 12 AP-OVOSTRA corrisponde, alla base, all’articolo 6 della vigente ordinanza.
Il vigente articolo 6 capoverso 1 lettera a può essere soppresso, poiché la nuova Parte generale del CP non prevede più la cancellazione anticipata una volta trascorso il periodo di prova.
Il nuovo articolo 12 capoverso 1 lettera a indica quali iscrizioni devono essere effettuate dal servizio di coordinamento (cfr. art. 3-7 AP-OVOSTRA). Spesso è necessario stampare un estratto di prova del casellario giudiziale affinché i servizi di coordinamento possano verificare le iscrizioni. Tale motivo che consente di allestire