Rapporto_2
Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine
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né sulla base del diritto vigente né su quella dell’AP (l’art. 14 lett. a AP-OVOSTRA non sarebbe applicabile).
- L’ordinanza vigente non stabilisce a chi le autorità federali e cantonali competenti
in materia di grazia o di amnistia devono comunicare la grazia o l’amnistia. L’articolo 15 capoverso 4 AP-OVOSTRA colma tale lacuna.
Il fatto che le autorità straniere comunicano all’UFG i dati da iscrivere in VOSTRA (cfr. art. 20 cpv. 3 della vigente ordinanza) è già disciplinato nell’articolo 3 capoverso 1 lettera e e nell’articolo 11 capoverso 1 lettera b AP-OVOSTRA.
Articolo 16 Momento dell’iscrizione in VOSTRA
L’articolo 16 capoverso 1 si fonda sull’articolo 18 della vigente ordinanza sul casellario giudiziale. Tale disciplinamento è esteso alla comunicazione di decisioni passate in giudicato che segnano la conclusione del procedimento (cfr. art. 7a AP-OVOSTRA).
L’articolo 16 capoverso 3 AP-OVOSTRA stabilisce inoltre entro quali termini i dati rilevanti ai fini del procedimento devono essere iscritti nel casellario in caso di procedimenti penali pendenti.
In occasione dell’iscrizione di procedimenti penali pendenti occorre tuttavia evitare che una persona, ad esempio esercitando il proprio diritto di consultazione giusta l’articolo 370 nCP, prenda atto dell’avvio di un procedimento penale che deve restare segreto per motivi investigativi. Per questa ragione, un’iscrizione può essere temporaneamente sospesa giusta l’articolo 16 capoverso 4 AP-OVOSTRA.
Aggiungendo nell’articolo 16 capoverso 1 AP-OVOSTRA che è determinante il «pieno» passaggio in giudicato, si intende che le sentenze e le decisioni successive passate in giudicato soltanto parzialmente conformemente ai singoli codici di procedura cantonali, non sono iscritte a sé nel casellario (cfr. p. es. § 413 CPP-ZH). Il passaggio in giudicato parziale mira a limitare il rimedio giuridico ordinario alla verifica di singoli elementi della sentenza (p. es. singoli capi di condanna o la commisurazione della pena). Di norma, l’istanza di ricorso annota nella sua sentenza i numeri non impugnati (e quindi già passati in giudicato) del dispositivo dell’istanza precedente. Dato che le due sentenze rappresentano un’unità, dovrebbero essere trattate in tal modo anche per quanto attiene all’iscrizione nel casellario giudiziale. Nel casellario è dunque iscritta soltanto la sentenza dell’istanza di ricorso passata in giudicato (è registrata solo la data della sentenza, la data di notifica e del passaggio in giudicato). Le parti già passate in giudicato della sentenza dell’istanza precedente non vanno perse, ma sono iscritte nel casellario come parte integrante della sentenza di istanza superiore (cfr. art. 16 cpv. 2 AP-OVOSTRA). All’istanza di ricorso compete l’iscrizione completa (dopo il pieno passaggio in giudicato). Tale semplificazione è necessaria per agevolare la programmazione dei termini di eliminazione di cui all’articolo 369 capoverso 6 lettera a nCP (in caso di passaggio in giudicato parziale di singoli capi di condanna il termine decorre dunque a partire dal passaggio in giudicato della sentenza dell’istanza di ricorso)5. Inoltre, un’iscrizione
5 Tale regola può essere ritenuta ingiusta se l’autore del reato ha impugnato solo un capo di condanna ed è assolto, in seconda istanza, da tale imputazione. La seconda sentenza deve dunque ridefinire la pena per i capi di condanna della prima sentenza già passati in giudicato. Pertanto, non è possibile rinunciare a iscrivere la sentenza della seconda istanza. Se tuttavia ci si riferisce alla data del passaggio in giudicato della sentenza di seconda istanza, trascorre dunque più tempo fino