Rapporto_2

Consultazione 2004/119: Avamprogetti e rapporti concernenti le modifiche delle ordinanze 1 - 3 sul Codice penale svizzero e dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato · 31 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

L’articolo 20 capoverso 1 AP-OVOSTRA deve rinviare, per ragioni di completezza e una maggiore accessibilità, perlomeno all’articolo 367 capoversi 2 e 4 nCP.

Capoverso 2

a) Diritti d’accesso esistenti dell’Ufficio federale di polizia (fedpol)

Secondo l’articolo 367 capoverso 2 lettera c nCP (art. 360biscpv. 2 lett. c CP), l’Ufficio federale di polizia può accedere, mediante procedura di richiamo, ai dati personali concernenti le condanne «nell’ambito di indagini della polizia giudiziaria». Nell’articolo 3 della vigente ordinanza tale competenza è stata estesa al «Servizio INTERPOL dell’Ufficio federale di polizia» (art. 3 cpv. 3 lett. a OVOSTRA vigente) nonché «per la pronuncia o la revoca delle misure di allontanamento» (art. 3 cpv. 3 lett. c OVOSTRA vigente).

A dire il vero, tali diritti d’accesso online dell’Ufficio federale di polizia dovrebbero essere disciplinati nel Codice penale, poiché i dati del casellario giudiziale sono dati personali degni di particolare protezione (art. 3 lett. c n. 4 LPD), il cui trattamento online richiede una base legale in una legge in senso formale conformemente all’articolo 17 capoverso 2 e all’articolo 19 capoverso 3 LPD.

Nell’ambito del presente adeguamento dell’ordinanza VOSTRA, per il momento tali diritti d’accesso continuano tuttavia a essere definiti a livello di ordinanza (art. 20 cpv. 2 lett. b, c e f AP-OVOSTRA). Tali diritti d’accesso (insieme al nuovo disciplinamento di tutti gli altri diritti d’accesso di fedpol) verranno disciplinati a livello di CP soltanto nell’ambito della revisione del diritto in materia di casellario giudiziale.

b) Nuovi diritti d’accesso dell’Ufficio federale di polizia (fedpol)

Da una verifica intradipartimentale delle basi legali dei diritti d’accesso online di fedpol (accesso mediante procedura di richiamo informatizzata) ai dati del casellario giudiziale è risultato che le normative legali esistenti non soddisfano né le esigenze pratiche di fedpol né gli attuali standard in materia di protezione dei dati.

Nel rapporto d’ispezione del 13 giugno 2002, l’Ispettorato della Segreteria generale del DFGP ha, tra l’altro, incaricato l’Ufficio federale di giustizia di procedere a un rilevamento dettagliato degli accessi (esistenti e auspicati) online di fedpol a VOSTRA, di esaminare di principio la filosofia degli accessi a VOSTRA (anche per quanto concerne la portata della comunicazione dei dati, la trasmissione e la conservazione dei dati di VOSTRA) e di elaborare proposte per un’eventuale modifica del Codice penale e dell’ordinanza VOSTRA (cfr. le raccomandazioni n. 6-8 del rapporto d’ispezione menzionato). I risultati di tale esame sono stati rilevati nel rapporto dell’UFG del 15 aprile 2003 e sottoposti per parere agli uffici interessati (fedpol, MPC e SG-DFGP). Da questa consultazione interna al DFGP è emersa l’urgenza di una modifica del CP e dell’OVOSTRA. Per non ritardare ulteriormente l’entrata in vigore della revisione della Parte generale del CP si è rinunciato a procedere a tali adeguamenti nell’ambito di ulteriori modifiche della Parte generale del CP (messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 2005 concernente la modifica del Codice penale nella sua versione del 13 dicembre 2002).

Negli ultimi anni l’UFG ha inoltre individuato (anche in seguito a interventi parlamentari o grazie a indicazioni delle autorità interessate) diverse ulteriori lacune, sotto il profilo della protezione dei dati, nell’attuale normativa in materia di casellario